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In tema di IRAP e professionisti, non è indice di autonoma organizzazione il possesso di uno studio, completo di servizi igienici e telefono. Lo afferma la Commissione Tributaria Regionale di Lecce nella sentenza 332/24/13 depositata lo scorso 3 dicembre.
Il collegio salentino, nel riformare la sentenza di primo grado impugnata dal contribuente, medico di base, ha fatto proprio il più recente orientamento dei giudici di legittimità in materia, accordando il rimborso IRAP oggetto di controversia.
Lo studio non configura autonoma organizzazione. La CTR afferma che l’attività di medico convenzionato di base resta fuori dal campo applicativo dell’imposta regionale quando non vi è la presenza di una capacità produttiva impersonale che si aggiunga a essa. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiarito che l’uso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per esercitare l’attività deve essere valutato secondo la regola “dell’id quod plerumque accidit” e che un pc, un’autovettura, le minime attrezzature per lo studio ovvero la stessa disponibilità di un luogo dove ricevere i pazienti, non sono elementi dai quali poter desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione (si veda Cass. n. 3672/07); presupposto che ricorre, secondo orientamento costante, quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione - e non sia quindi inserito in strutture organizzate riferibili ad altrui responsabilità e interesse -, impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo “l’id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (cfr. SS.UU. n. 12108 del 2009, Cass. n. 8556 del 2011 e n. 4923 del 2013).
Un dipendente non fa la differenza. In linea con l’orientamento della più recente sentenza 22020/13 della Suprema Corte, il giudice pugliese aggiunge che l’automatica sottoposizione a IRAP del lavoratore autonomo che si avvalga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate vanificherebbe l’affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice è tenuto ad accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento “potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito”, tale da escludere che il tributo divenga una “tassa sui redditi da lavoro autonomo”. Vi sono casi, a giudizio della CTR, in cui la disponibilità di un dipendente non accresce la capacità produttiva del professionista né costituisce un fattore “impersonale e aggiuntivo”, ma semplicemente una comodità per lui e per i suoi clienti.
Il caso specifico. Ebbene, con riferimento al caso specifico, i giudici salentini hanno ravvisato una prevalenza dell’intuitus personae rispetto alla potenzialità produttiva espressa nell’organizzazione, circostanza avvalorata dal fatto che il contribuente “svolge la sua attività – si legge in sentenza - sotto il coordinamento ed il controllo dell’ASL che predetermina tutti gli aspetti della sua attività”. Ne è derivata la decisione di riformare la sentenza di prime cure sfavorevole al professionista.