20 marzo 2015

IRAP & professionisti: figlio che utilizza lo studio del padre

La CTR della Lombardia annulla la cartella per IRAP
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il professionista che svolge la propria attività all'interno dello studio organizzato del padre non è soggetto all’imposta regionale sulle attività produttive: non rileva la presenza di un praticante né l’ammontare elevato del reddito se esso deriva per la maggior parte dall’attività svolta per conto dello studio professionale del genitore.

È quanto emerge dalla sentenza n. 6701/36/14 della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia.

Propone appello l’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di prime cure favorevole a un commercialista cui è stata notificata una cartella di pagamento per IRAP, a seguito di controllo automatico della dichiarazione.

In primo e in secondo grado è passata la tesi dell’assenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, posto che l’attività, nell’anno di riferimento, era stata svolta dal contribuente con l’ausilio di un praticante e all’interno dello studio del padre, anch’egli commercialista.

Quanto all’apporto del praticante, la sentenza in commento richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la presenza di praticanti in uno studio professionale ai quali, come nella specie, è corrisposto un compenso modesto (500 euro al mese come emergente dal quadro RE) non è di per sé indice di quella “stabile organizzazione” che comporta la sottoposizione a IRAP (cfr. Cass. n. 1720 del 2013). Infatti l’utilizzo di un collaboratore, che non sia già lui abilitato alla professione, non può ravvisare un principio di organizzazione, posto che l’apprendista non partecipa alla formazione del reddito in modo autonomo, ma sta compiendo il suo iter formativo (cfr. Cass. n. 8834 del 2009).

Quanto all’utilizzazione, poi, dello studio del genitore, nelle motivazioni della sentenza della CTR meneghina si legge: “Non consente di individuare un’autonoma organizzazione nell’attività del contribuente neppure l’essere stata svolta nell’ambito dello studio del padre. Infatti, quando un professionista – nel caso di specie il padre – mette a disposizione di un collega - il figlio – l’autonoma organizzazione di cui dispone, non rende in ogni caso assoggettabile ad Irap il valore della produzione del secondo, ed, in particolare, non la rende quando il collega utilizza l’organizzazione messagli a disposizione non a favore della propria clientela, ma di quella del titolare dello studio e cioè, quando opera nell’ambito di un rapporto di tipo parasubordinato”.

In conclusione l’appello del Fisco è stato rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado che aveva già ritenuto l’illegittimità della cartella di pagamento recapitata al commercialista in questione.

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