Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Paga l’IRAP il professionista che, pur non avvalendosi della collaborazione di terzi, utilizza beni strumentali di valore consistente. Uno studio dedicato all’esercizio della professione, un PC, due notebooks e tre cellulari denotano il requisito impositivo dell’autonoma organizzazione.
La sentenza. È quanto si ricava dalla sentenza n. 51/64/2013 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia.
Il caso. Il contribuente, esercente la professione di chimico, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2005/2006. La competente CTP ha parzialmente accolto il ricorso del contribuente, ritenendo, per quanto qui interessa, che la sua attività professionale fosse connotata dall’assenza di personale dipendente e dall’utilizzo dei beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile.
Il valore dei beni strumentali. Di diverso avviso il giudice dell’appello, che ha infatti riformato la sentenza di prime cure, perché, “nell’escludere che l’impiego da parte del contribuente di beni strumentali eccedesse il minimo indispensabile, la commissione provinciale ha mostrato di non tener conto dell’elevato valore di essi, risultante pari ad euro 31.940,00 per l’anno 2005. Se poi si considera che nel novero di tali beni strumentali sono compresi tre computers e tre telefoni cellulari, non si spiega come il collegio abbia potuto venire nel convincimento che la loro consistenza non eccedesse il minimo indispensabile per l’espletamento dell’attività professionale”.
Orientamento consolidato. Dunque, accogliendo le ragioni dell’Agenzia delle Entrate, la CTR di Brescia ha fatto proprio il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di IRAP, l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Consulta con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzate riferibili ad altrui responsabilità e interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. SS.UU., sentenza n. 12108 del 2009, Cass. sentenze n. 8556 del 2011 e n. 4923 del 2013).
Conclusioni della CTR. Ne consegue che, ogni qualvolta l’impiego di beni strumentali da parte del professionista ecceda il minimo indispensabile per l’esercizio della sua attività, come è apparso evidente nel caso di specie, deve concludersi per l’esistenza di un’autonoma organizzazione. La CTR ha compensato le spese di lite.