9 dicembre 2013

IRAP. Spese per viaggi sotto attacco

Compensi e spese elevati non giustificano il prelievo
Autore: Redazione Fiscal Focus

Un reddito professionale elevato e le spese ingenti per spostamenti e viaggi di lavoro non sono indice di autonoma organizzazione. È quanto si evince dalla sentenza 4 dicembre 2013, n. 27213, della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.

Il caso. L’Agenzia delle Entrate respingeva la domanda di rimborso IRAP presentata da un avvocato. Di qui il ricorso alla competente CTP che ha respinto il gravame con sentenza confermata in appello. A questo punto la controversia è approdata in Cassazione.

Diritto al rimborso negato dai giudici del merito. Investita della decisione sul ricorso, la Sezione Tributaria del Palazzaccio ha accolto la doglianza difensiva secondo cui la CTR della Lombardia era incorsa nel vizio di violazione di legge avendo negato il diritto al rimborso sulla scorta dell’entità del reddito personale di lavoro autonomo prodotto dalla contribuente e delle spese sostenute per l’esercizio dell’attività, mentre scarso rilievo era stato attribuito al fatto che la medesima non si fosse avvalsa dell’ausilio di lavoro altrui e avesse esercitato l’attività nei locali adibiti anche ad abitazione.

Per la CTR Lombardia, in sostanza, a fronte di un’attività professionale svolta senza l'ausilio di dipendenti stabili, emergeva un livello reddituale di notevole rilievo accompagnato da un livello, ugualmente notevole di spese, tra l'altro, con vari spostamenti e viaggi anche all'estero, con treno, aereo e soggiorni alberghieri. Tutti questi elementi, in assenza di prova contraria da parte della contribuente, facevano ritenere sussistente il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

Accolto il ricorso della contribuente. Ebbene, alla Suprema Corte la motivazione della sentenza di secondo grado è parsa insufficiente e contraddittoria perché il giudice del merito, pur avendo accertato l'assenza dell'ausilio di dipendenti o di collaboratori, ha “attribuito rilievo decisivo ai compensi percepiti dall'avvocato negli anni d'imposta e alle spese dalla medesima contribuente sostenute, non per l'acquisto beni strumentali (un’autovettura, mobili, arredi ed attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività professionale) ma essenzialmente per spostamenti e viaggi, anche all'estero, elementi non sufficienti ad individuare il presupposto impositivo, ai fini IRAP, dell'autonoma organizzazione”.

Il requisito dell'autonoma organizzazione, ricorda il Collegio di legittimità, ricorre quando il contribuente che esercita un’attività di lavoro autonomo sia il responsabile dell'organizzazione, quindi non sia inserito in strutture organizzative sotto la responsabilità di terzi, impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione o, infine, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. La decisione dalla CTR Lombardia è stata pertanto cassata con rinvio per nuovo esame.

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