12 luglio 2013

IRDCEC: nuova disciplina della società tra professionisti

Circolare IRDCEC N. 32 del 12 luglio 2013
Autore: Redazione Fiscal Focus

La circolare 32 IRDCEC - Con la circolare 32 del 12 luglio 2013, l’IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), ha effettuato un’ analisi della nuova disciplina delle società tra professionisti (STP). L’ordinamento italiano permetteva di esercitare la professione a titolo individuale o nell’ambito di associazioni professionali (anche interdisciplinari) o per mezzo di tipi societari che consentivano di recuperare il principio della personalità dell’incarico e della relativa responsabilità, registrando per tal motivo un effettivo ritardo rispetto agli altri Paesi dove vi erano già da tempo normative per le società tra professionisti. Il legislatore in tale contesto con la Legge 183/2011 ha disciplinato le STP colmando anche la lacuna di una disciplina generale, rinviando ad un successivo regolamento del Ministero della Giustizia adottato di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

La normativa di riferimento - La pubblicazione del Decreto del Ministero della Giustizia n. 34/2013, completa la disciplina della STP di cui all’articolo 10 commi 3-11 della Legge 183/2011. Gli articoli di cui risulta composto il Decreto, intervengono per disciplinare le tematiche indicate nell’articolo 10 comma 4, lett. c), e commi 6 e 7 della Legge 183/2011. In particolare si tratta: dei criteri e delle modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società, sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta, della designazione del socio professionista da parte dell’utente e, in mancanza di designazione, preventiva comunicazione del nominativo per iscritto dall’utente delle incompatibilità e dell’osservanza del codice deontologico da parte dei professionisti. La materia viene completata dagli articoli 1 e 2 del D.M. 34/2013 relativi sia all’ambito di applicazione delle disposizioni di rango secondario, sia alle definizioni dei concetti maggiormente rilevanti.

Tipi societari – Le società tra professionisti possono essere costituite ricorrendo sia ai tipi societari delle società di persone, sia a quelli delle società di capitali, ovvero anche quelle della società cooperativa, e con riferimento a quest’ultima la versione definitiva della Legge 183/2011 ne circoscrive l’applicabilità a società con non meno di tre soci, derogando alla regola generale declinata nel primo comma dell’art. 2522 c.c. che fissa il numero minimo dei soci a nove.

Sede, denominazione o ragione sociale – L’atto costitutivo dovrà dare evidenza della sede sociale della società e conformemente a quanto previsto nell’ambito dei differenti tipi di società anche di eventuali sedi secondarie. La sede legale inoltre rileva ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale dell’albo. La denominazione sociale della STP deve contenere l’indicazione di società tra professionisti e, considerando che si tratta di società costituite per l’esercizio di una attività professionale tenute all’osservanza di regole deontologiche e del precetto che impone il rispetto del decoro nell’esercizio della professione, andranno operate particolari cautele nella formulazione della denominazione sociale tramite l’impiego di formule di fantasia.

Composizione dei soci – L’atto costitutivo della STP, può prevedere l’ammissione in qualità di soci, di soli professionisti iscritti ad Ordini o collegi, o di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità d’investimento. Tuttavia per sgombrare il campo da possibili equivoci interpretativi, va da subito identificata la categoria del socio per prestazioni tecniche in quanto costui è un socio che fornisce mansioni ausiliari rispetto all’attività della STP quali la gestione delle risorse umane e la gestione dei sistemi informatici. Per quanto riguarda il socio per finalità d’investimento, costui non è un socio professionista, ma deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità sanciti nell’articolo 6 del D.L. n. 34/2013.

Oggetto sociale. L’atto costitutivo della STP, deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’ attività professionale da parte dei soci e tale esercizio è consentito solo ai soci in possesso di requisiti previsti nell’ambito della disciplina delle professioni regolamentate. L’esclusività dell’oggetto sociale, preclude l’inclusione di attività che non siano professionali, ma imprenditoriali e, logicamente di attività relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all’ordinamento dei soci professionisti.

La responsabilità – La Legge istitutiva e il regolamento delle STP non prendono posizione circa il regime di responsabilità della società. Il regime di responsabilità delle STP può venire ricostruito in linea generale in base alle disposizioni inerenti sia al conferimento dell’incarico, sia all’obbligo di copertura assicurativa che ricadono sulla STP. Sembra pertanto emergere la responsabilità contrattuale della società nei confronti della clientela per l’inadempimento del socio professionista, il ruolo del quale è, in tale circostanza, del tutto equiparabile a quello svolto dal sostituto incaricato del professionista individuale. Comunque la responsabilità del professionista nei confronti del cliente dovrebbe pure insorgere, ma a titolo di responsabilità da contratto in ossequio alle conclusioni a cui è pervenuta parte della giurisprudenza e della dottrina ovvero a titolo di responsabilità extracontrattuale.

Polizza assicurativa - Una clausola dell’atto costitutivo deve indicare che la STP ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile per i danni eventualmente provocati alla clientela dai soci professionisti. E tuttavia, in generale, l’oggetto di valutazione a fini di valutazione della copertura assicurativa dovrà essere l’effettivo ambito di attività professionale esercitata dal socio professionista.

Scioglimento – Un’altra clausola prevista nell’atto costitutivo, è quella che deve prevedere che il venire meno della prevalenza dei soci professionisti, può comportare lo scioglimento della società e la cancellazione della sezione speciale dell’albo se la società non provvede a ristabilire la prevalenza nel termine di sei mesi.

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