6 novembre 2018

Iscrizione all’albo delle società tra professionisti: il CNDCEC ribadisce il proprio orientamento

Autore: Ester Annetta
In tema di società tra professionisti, il CNDCEC, con l’informativa n. 85/2018 del 5 novembre u.s., è tornato ad esprimersi in relazione all’indicazione dei requisiti necessari ai fini della sua iscrizione nella sezione speciale dell’Albo, ribadendo quanto già in precedenza sostenuto in altre occasioni ed ora confortato da una recente pronuncia del Tribunale di Treviso che ne ha condiviso la posizione.

Nello specifico, la questione attiene alla individuazione delle maggioranze necessarie a poter validamente qualificare la società come società tra professionisti, al fine di consentirne la suddetta iscrizione. Interpretando letteralmente la disposizione contenuta nell’art. 10 comma 4 della L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) - a mente del quale possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda, tra l’altro: lett. b) (così come modificata dall'art. 9-bis, comma 1, lett. b) del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27): “L'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi” – il Consiglio Nazionale ha in più circostanze chiarito che l’espressione sopra evidenziata indica inequivocabilmente la necessità che la maggioranza dei due terzi debba sussistere, cumulativamente, tanto con riguardo a quella calcolata per teste che a quella calcolata per quote.

Forte della propria interpretazione, il Consiglio, nelle decisioni assunte il 28 marzo u.s., ha perciò rigettato i ricorsi di alcune società tra professionisti contro la loro mancata iscrizione nella sezione speciale dell’Albo. Una di tali decisioni è stata successivamente impugnata con reclamo presso il Tribunale di Treviso che, con proprio decreto depositato il 20 settembre 2018 (n. cron. 3438/2018, R.G. 3155/2018) lo ha tuttavia respinto, ribadendo la validità dell’interpretazione fornita dal Consiglio Nazionale.

Secondo il suddetto Tribunale, infatti, la società reclamante non possiede i requisiti prescritti dal citato art.10 comma 4 L. 183/2011 in quanto la compagine sociale è composta da un solo socio esercente la professione di dottore commercialista e di quattro ulteriori soci non professionisti, partecipanti con sole finalità di investimento. La lettera della norma, nel prescrivere che “In ogni caso” il numero dei soci professionisti “e” la partecipazione al capitale sociale degli stessi deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci, utilizza espressioni che non indicano una possibilità alternativa, bensì requisiti che debbono sussistere cumulativamente, senza possibilità di eccezione alcuna.

Pertanto - sempre secondo il Tribunale di Treviso – è inidonea ad integrare il requisito della maggioranza del capitale sociale dell’unico socio professionista la circostanza che egli sia titolare di una quota di proprietà pari al 6,25% del capitale sociale e di una quota di usufrutto con diritto di voto pari al 66,40% del capitale medesimo, poiché, tale ultimo diritto non è computabile ai fini del calcolo della maggioranza per quote e, inoltre, difetterebbe comunque il requisito della maggioranza per teste.

Riportando i contenuti della suesposta decisione, il Consiglio Nazionale ha altresì rilevato che non risultano, ad oggi, pronunciamenti giurisprudenziali difformi da quello richiamato e pertanto, ferma restando la validità dell’interpretazione sostenuta, ha ribadito il proprio orientamento secondo cui: “allo stato attuale non possono essere accolte domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo formulate da società tra professionisti che non presentano congiuntamente la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti per teste e per quote”.
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