7 maggio 2020

Joint venture costituita in Srl non riconosciuta per l’attività professionale

I chiarimenti del CNDCEC forniti in un Pronto Ordini

Autore: Pietro Mosella
Qualora l’iscritto nell’Albo-associato, per il tramite dell’associazione professionale, sia titolare di un interesse economico prevalente nella Srl e, contestualmente, rivesta, nella medesima Srl, anche la carica di amministratore con tutti o ampi poteri, si concretizza una condizione d’incompatibilità.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 5 del 7 aprile 2020, con il quale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in riferimento all’esercizio dell’attività d’impresa, relativamente alla incompatibilità o meno dell’iscritto.

Il quesito – Al CNDCEC è stato sottoposto un quesito di un Ordine territoriale in cui si chiedevano chiarimenti in merito alla possibile ricorrenza di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione nel caso di iscritti facenti parte di due associazioni professionali titolari, ciascuna, di una partecipazione pari al 50 per cento del capitale di una joint venture costituita nella forma di Srl, avente ad oggetto l’erogazione di servizi di consulenza.

Nel quesito, per maggiore chiarezza, è stato specificato che:
  • le due associazioni, entrambe costituite in forma associativa priva di personalità giuridica, sono composte, rispettivamente, da commercialisti e da commercialisti e avvocati;
  • la joint venture-Srl non si configura come STP ed è uno strumento per consentire la graduale unificazione delle due associazioni;
  • i professionisti facenti parte delle due associazioni emetteranno fattura alla joint venture per le prestazioni fornite ai clienti della stessa;
  • nessun professionista delle suddette associazioni risulta essere titolare di una quota di maggioranza nelle stesse, né ricopre carica di amministratore con tutti o ampi poteri della Srl.

Il chiarimento del CNDCEC– Anzitutto si specifica che, con riferimento alla valutazione della sussistenza di una possibile situazione di incompatibilità nel caso descritto, i chiarimenti vengono forniti alla luce delle disposizioni di legge in materia, nonché alla luce degli orientamenti interpretativi forniti sul tema dal Consiglio Nazionale.

A tal proposito, quest’ultimo ricorda dapprima che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 139/2005, l’esercizio della professione è incompatibile con “l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti”.

Sul punto, il CNDCEC osserva che, tale norma, stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra
l’esercizio della professione e lo svolgimento di attività d’impresa qualora questa sia esercitata per conto proprio, in nome proprio o altrui, per soddisfare un interesse commerciale proprio.

Inoltre, ai sensi del successivo comma 2, l’incompatibilità è esclusa nel caso in cui la società, attraverso cui l’iscritto esercita l’attività d’impresa per conto proprio, abbia ad oggetto lo svolgimento di attività ausiliarie e strumentali (non a componente intellettuale) dell’attività professionale (cd. società di servizi).

Nel caso in cui l’attività della Srl (che non risulta essere una STP) si configuri come esercizio di attività d’impresa e sia escluso, altresì, che la medesima possa definirsi società di servizi, il CNDCEC rinvia a quanto già chiarito nel caso n. 11 del par. 3.1 nelle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità, di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 139/2005.

Il rinvio alle suddette note interpretative appare opportuno in quanto proprio in tali documenti è precisato che, in presenza di società di capitali, al fine di configurare in capo all’iscritto lo svolgimento di attività d’impresa per conto proprio, devono ricorrere simultaneamente le seguenti circostanze:
  1. l’iscritto risulta essere titolare di un interesse economico prevalente nella società (tale interesse ricorre qualora l’iscritto eserciti una influenza rilevante o notevole, oppure il controllo sulla società, secondo quanto previsto dall’art. 2359 c.c. e, altresì, qualora l’investimento patrimoniale non sia irrilevante con riferimento al patrimonio personale dell’iscritto);
  2. l’iscritto riveste, nella medesima società, anche la carica di amministratore con tutti o ampi poteri (ad esempio amministratore unico ovvero amministratore delegato, previa verifica della portata dei poteri e attribuzioni delegati).

Secondo il Consiglio Nazionale, la sussistenza di una sola delle due sopraindicate condizioni, non dà luogo all’insorgenza di situazioni di incompatibilità.

Nella fattispecie in esame, la Srl risulta formalmente partecipata dalle due associazioni professionali.

Visto che – come osserva il CNDCEC – queste ultime non hanno personalità giuridica distinta dalle persone degli associati, la titolarità delle partecipazioni sociali della Srl sarebbero comunque riconducibili, indirettamente, alle persone degli iscritti associati (in proporzione alla ripartizione degli utili). Occorrerà, quindi, verificare, in riferimento a ciascun iscritto nell’Albo-associato se questi, per il tramite dell’associazione professionale, sia titolare di un interesse economico prevalente nella Srl nei termini sopra descritti e, in caso affermativo, se contestualmente rivesta, nella medesima Srl, anche la carica di amministratore con tutti o ampi poteri.

Nel caso in cui sussistano, in capo ad un iscritto, entrambe le suddette condizioni, si dovrà rilevare la sussistenza di una condizione di incompatibilità.

Concludendo, il Consiglio Nazionale evidenzia, comunque, l’opportunità di effettuare un approfondimento delle forme giuridiche attualmente previste dall’ordinamento per l’esercizio dell’attività professionale e, con riferimento alla joint venture costituita nella forma giuridica della Srl, ricorda che l’esercizio dell’attività professionale è ammessa, secondo la normativa vigente, soltanto nelle seguenti forme giuridiche: individuale, forma associata (studio associato/società semplice) e STP.
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