30 maggio 2012

L’attività del perito nelle dinamiche processuali: lo studio del CNDCEC

Fondamentale il ruolo del perito in termini di apporto al giudice di indispensabili conoscenze tecnico-scientifiche
Autore: Redazione Fiscal Focus

La consulenza tecnica - In un documento pubblicato sul sito dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, la commissione “Consulenza tecnica di ufficio” si è occupata in particolare della perizia e della consulenza tecnica nel processo penale. In tale ambito, l’intervento del perito e del consulente tecnico, quale esperto al quale affidare l’incarico di valutazione ed elaborazione critica tecnico-scientifica dei dati materiali pertinenti al reato e alla sua prova, assume un ruolo di particolare rilievo nella dinamica processuale nel fornire al giudice le competenze tecnico-scientifiche indispensabili ai fini della soluzione delle diverse questioni.

La perizia - Nel processo penale, la perizia viene regolamentata dagli articoli da 220 a 232 e 508 c.p.p. La sua formale collocazione tra i “mezzi di prova” consente di ritenere superata la vecchia questione, dibattuta in dottrina e giurisprudenza, circa la sua qualificazione processuale quale “prova”, “mezzo di prova” o “mezzo di valutazione della prova”. La perizia è un mezzo di prova per sua natura neutro, non classificabile né “a carico” né “a discarico” dell’imputato, sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice, può essere disposta oltre che per svolgere indagini, anche per acquisire dati, a prescindere da un'attività d’investigazione tecnica o scientifica. Una limitazione pero, con riferimento all’oggetto, vi è nell’attuale codice, dove viene stabilito espressamente che "salvo quanto previsto ai fini della esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”.

La nomina del perito - Il perito (nominato ai sensi dell'art. 221 c.p.c.) rappresenta il consulente del giudice, mentre i consulenti tecnici sono invece i consulenti delle parti sia private, sia del Pubblico Ministero. Egli viene scelto tra i soggetti iscritti in un apposito albo dei periti istituito presso ogni tribunale e, solo in via meramente sussidiaria, può essere scelto tra persone particolarmente competenti nella materia. La nomina viene disposta con riferimento ai soggetti iscritti all’Albo dei periti istituito presso ogni tribunale tenuto a cura del Presidente del tribunale. Si viene iscritti all’Albo previa valutazione della speciale competenza della materia, accertata attraverso i titoli e i documenti del richiedente, nonché attraverso l’iscrizione all'Albo professionale.

Responsabilità del perito - Nell'espletamento del suo incarico, il perito può incorrere in responsabilità disciplinare, civile e penale. Diversi sono gli obblighi, tra quali quello di presentarsi dinanzi al giudice nel giorno e nell'ora indicati nell'atto di citazione e di dichiarare se si trova in una condizione di incapacità, incompatibilità o di astensione, inoltre ha l’obbligo di adempiere al suo ufficio al solo scopo di far conoscere la verità, ha l’obbligo di rispettare il segreto nello svolgimento delle sue funzioni, incorrendo in caso di violazioni a responsabilità disciplinare. Le sanzioni disciplinari applicabili ai periti iscritti nell'Albo sono l'avvertimento, la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno e la cancellazione (art. 70 disp. att. c.p.p.). Con riferimento alla responsabilità civile, il perito è civilmente responsabile nei confronti delle parti del processo per violazione dei doveri di diligenza e correttezza, per infedele o cattivo espletamento dell'incarico. Con riferimento alla responsabilità penale invece incorre in tale responsabilità, per rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.), per falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.) o per frode processuale (art. 374 c.p.).

Operazioni peritali - Le operazioni peritali si distinguono di regola in operazioni preliminari alla perizia e operazioni peritali vere e proprie. Subito dopo il conferimento dell'incarico, il perito deve procedere immediatamente ai necessari accertamenti e rispondere ai quesiti con parere messo a verbale (art. 227 c.p.p.), tuttavia nella prassi giudiziaria qualora il perito non ritenga di poter dare una risposta immediata (art. 227, comma 2, c.p.p.), viene di regola concesso un termine (del quale devono essere avvertiti le parti e i consulenti tecnici) che non può superare i novanta giorni che può essere prorogato dal giudice, ove siano necessari accertamenti di particolare complessità, su richiesta motivata del perito.

Poteri del perito - Il perito può essere autorizzato a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti, dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove, nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali che non implicano apprezzamenti e valutazioni e non vi sia una delega a espletare la perizia (art. 228 c.p.p.). Può richiedere a chiunque notizie fermo restando che occorrerà in ogni caso redigere un verbale sulle dichiarazioni e informazioni raccolte, mentre nel caso in cui le informazioni vengano chieste direttamente all'imputato occorre che venga informato il difensore. Anche i collaboratori, analogamente al perito, restano soggetti all'obbligo del segreto, mentre non sono soggetti a ricusazione.

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