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Le società tra professionisti - Le Stp sono quelle tipologie di società rivolte a tutti i professionisti che svolgono un’attività regolamentata in un sistema ordinistico, i quali potranno unirsi e fare impresa in forma associata, scegliendo tra i modelli societari previsti dal Codice Civile. Sono possibili due tipologie societarie, la società tra professionisti, che è la società avente a oggetto l’esercizio di una attività professionale per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico, e la società multidisciplinare che è invece la società tra professionisti costituita per l’esercizio di più attività professionali, in tal caso dovrà essere iscritta all’ordine o al collegio individuato come prevalente. Relativamente ai soci vi sono due tipologie: il socio professionista che è colui che detiene le conoscenze e le competenze tecniche, e il socio di capitale che è colui che partecipa come investitore e può detenere al massimo un terzo del capitale della società. Le STP devono inoltre risultare iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità, istituto presso la Camera di Commercio.
Senz’albo e STP - Relativamente alle STP i soci devono esercitare in via esclusiva l’attività professionale e devono essere professionisti regolarmente iscritti ad Ordini, Albi e Collegi, anche in differenti sezioni. Sono ammessi anche i cittadini degli Stati membri UE in possesso del titolo di studio abilitante, e soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento (sono quindi i soci di capitale). La possibilità per i professionisti che non sono organizzati in ordini o collegi di partecipare a una società tra professionisti ex articolo 10, comma 4, della Legge 183/2011, è prevista dalla norma citata, secondo la quale, oltre ai soci professionisti, possono esserci come sopra riportato soci “non professionisti” per prestazioni tecniche, intendendo in questo senso soci non iscritti a ordini o collegi, che però sono competenti nello svolgimento di attività di carattere tecnico, funzionali e collegate alla prestazione professionale della Stp. Per essi inoltre non sembra valere il divieto di partecipazione a più Stp.
I professionisti non organizzati - I professionisti senz’albo sono stati regolamentati per la prima volta e in modo organico dalla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 che è entrata in vigore lo scorso febbraio. I professionisti non organizzati in ordini o collegi possono anche partecipare alle Stp come finanziatori della stessa e in tal caso il loro nominativo deve essere comunicato al cliente, come prescrive l'articolo 4 del regolamento sulle STP, (D.M. Giustizia 34/2013). Deve essere inoltre oggetto di informativa specifica comunicazione l'esistenza di situazioni di incompatibilità che possono riguardare anche loro, in qualità di soci di capitale, e in questa situazione vale invece il divieto di partecipazione a più Stp.
Incidenza nelle delibere - Il numero e la partecipazione dei professionisti “non organizzati” in ordini o collegi al capitale di queste Stp, deve garantire che il loro voto incida sulle delibere sociali nella misura massima di un terzo. Dunque se ad esempio, i soci della Stp sono tre, di cui due professionisti iscritti a ordini professionali e uno non iscritto, e con conferimenti dello stesso valore, lo statuto dovrà prevedere che la validità delle delibere debba essere condizionata dal fatto che entrambi i soci professionisti siano favorevoli.
Altre forme di società - I professionisti non organizzati, oltre a poter partecipare a Stp, dove comunque hanno limitate possibilità di incidere sulle delibere della società stessa, possono dar vita a qualunque altro tipo di società, in particolare anche alle società a responsabilità limitata a capitale ridotto di cui agli articoli 44 e 44-bis del D.L. 83/2012.
Società a capitale ridotto - In base a tale disposizione anche i professionisti “senza albo” over trentacinque potranno costituire questo tipo di Srl con un capitale sociale compreso tra uno e 9.999,99 euro. In questo caso, la società avrà alcuni specifici obblighi di pubblicità, la denominazione di Srl a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nel proprio sito internet.