14 aprile 2011

La pubblicità dei professionisti

Autore: Redazione Fiscal Focus

Principi comuni. Sempre più anche il mondo dei professionisti avverte il bisogno di sponsorizzare la propria attività. I professionisti hanno, dunque, sempre maggiore interesse alla pubblicità. Pubblicità che viene oggi regolamentata dai vari codici deontologici, i quali pongono a fondamento della stessa i criteri di verità, trasparenza e correttezza.
Anche la disciplina antitrust considera le attività professionali quali esercizio di impresa e il divieto di pubblicizzarle costituisce, pertanto, un ostacolo alla concorrenza (Deliberazione dell'Aut. Garante della Conc. e del Mercato del 1 dicembre 1994).

Pronuncia della Corte di Giustizia UE. Tale concetto è stato ribadito di recente dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 5 aprile 2011, causa C-119/09, la quale ha confermato il principio, già espresso nella Direttiva 2006/123/CE, secondo cui è illegittima ogni disposizione nazionale che vieti agli esercenti una professione regolamentata (nel caso specifico quella di dottore commercialista ed esperto contabile) di praticare “atti di promozione commerciale diretta e ad personam dei propri servizi” (c.d. démarchage), sancendo che tale divieto è da considerare come un ostacolo alla libertà di stabilimento o alla libera circolazione dei servizi.

Commercialisti. Oltre a non dover subire restrizioni in materia di démarchage, i commercialisti godono di un’ampia libertà di informazione e pubblicità informativa, relativa al mezzo di comunicazione utilizzato per pubblicizzare “attività professionale, specializzazioni e titoli professionali posseduti, struttura dello studio, compensi e prestazioni”. Unico limite è rappresentato dal buon gusto cui deve ispirarsi la scelta del mezzo, tale da non ledere all’immagine della professione.
Sono, pertanto, vietate le informazioni equivoche, ingannevoli e denigratorie, mentre non viene vietata espressamente la pubblicità comparativa.

Avvocati. Più restrittiva è la reclamizzazione che può essere esercitata dagli avvocati, per i quali non soltanto vi è un divieto di pubblicità ingannevole o elogiativa, ma anche di pubblicità comparativa.
Un particolare divieto è poi costituito dalla impossibilità di fare i nomi dei propri clienti a scopo pubblicitario, anche se vi sia il consenso degli stessi.
L’avvocato può, però, organizzare e sponsorizzare, senza lucro, seminari di studio, corsi di formazione professionale e convegni in discipline attinenti alla professione forense.
Una novità del codice deontologico forense è stata la soppressione del divieto di offrire prestazioni professionali a domicilio, nei luoghi di lavoro, riposo, svago, luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Medici chirurghi e odontoiatri. Il codice deontologico per medici chirurghi e odontoiatri disciplina “qualsivoglia forma di pubblicità dell'informazione, comunque e con qualsiasi mezzo diffusa, compreso l'uso di carta intestata e ricettari”. Anche qui i principi cardine sono verità, trasparenza e correttezza.
Tra i divieti troviamo: la pubblicità ingannevole, gli spazi pubblicitari con riferimento ad aziende o prodotti farmaceutici, la pubblicità e vendita di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio.

Ingegneri. Chiare e sintetiche le regole dettate dal codice deontologico degli ingegneri. È vietata la pubblicità comparativa o denigratoria, mentre si possono reclamizzare titoli e specializzazioni professionali insieme alle caratteristiche del servizio. Restano fermi i principi di trasparenza, correttezza e veridicità del messaggio pubblicitario.

Consulenti del lavoro. La pubblicità informativa deve essere svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio, il quale può riguardare titoli e specializzazioni professionali, caratteristiche del servizio offerto, nonché prezzo e costi complessivi delle prestazioni.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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