Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
La Revisione legale dei conti, ridefinita in Italia dal D. Lgs. 39/2010, è una complessa procedura effettuata ad opera di un professionista indipendente, il Revisore; finalizzata ad accertare la conformità del bilancio rispetto alle norme civilistiche ed ai principi contabili.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti di una società deve essere indipendente da questa e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale (art. 10, d.lgs. n. 39/2010).
L’attività svolta dà luogo alla redazione della “Relazione del Revisore o della Società di revisione” inclusiva del “giudizio sul bilancio”, cioè un parere sulla correttezza formale e sostanziale del bilancio stesso.
Il giudizio del Revisore è rivolto all’Assemblea dei soci, tuttavia poiché la relazione emessa viene depositata presso il registro delle imprese, diviene strumento per tutti i lettori di bilancio; il bilancio è infatti il principale documento di informazione economico-finanziaria sulla cui attendibilità si fonda l’affidamento da parte di banche e fornitori.
Quanto esposto palesa che chi fa revisionare i conti della propria azienda usufruisce di vantaggi, di tipo finanziario, facilitando l’accesso al credito, e di tipo fiscale, con una maggiore protezione degli accertamenti.
I vantaggi che l’attività di revisione può apportare a soggetti terzi, oltre a quelli sopra esposti, possono essere dettagliati come segue:
La revisione legale può essere svolta in quanto richiesta dalla legge oppure a titolo volontario.
Con l’approvazione della legge delega su “La riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza”, circa 175.000 società a responsabilità limitata presenti in Italia saranno obbligate a dotarsi di un organo di controllo collegiale o, in alternativa, di un revisore legale dei conti, finora obbligatori solo quando previsti dallo statuto o in presenza di alcune specifiche condizioni meno restrittive di quelle approvate con la nuova legge.
I criteri di delega sul punto sono assai stringenti e più facili da superare in ingresso rispetto all’uscita. Per essere cioè soggetti all’obbligo serve infatti avere superato per due esercizi consecutivi i limiti di ricavi o di attivi di 2 milioni di euro oppure 10 dipendenti. Ne sono invece esonerate le società che non superano tali requisiti per tre esercizi consecutivi.
Va poi tenuto presente che, in caso di mancato rispetto dell’obbligo, sarà il tribunale a provvedere su segnalazione del Registro imprese o di terzi interessati.
Anche la riforma del Terzo Settore, con l‘Art 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, pone in capo alle associazioni (anche se non riconosciute) e alle fondazioni l'obbligo di nominare un revisore legale dei conti (o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro) nel caso in cui per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei seguenti limiti: