“Manuale per il datore di lavoro obblighi e responsabilità – D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni”: è l’ultimo documento che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato con il Memorandum n. 13/2016.
Elaborato dal Gruppo di Lavoro Rapporto di Lavoro Subordinato e Previdenza rientrante nell’Area Commercialista del Lavoro delegata al Consigliere Vito Jacono, il testo affronta l’importante tema della sicurezza del lavoro come rimodulato dal D.Lgs.9 aprile 2008 n. 81 (modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106).
Il citato testo normativo ha, difatti, segnato un’importante svolta della relativa disciplina, nella direzione di rendere la prevenzione dei rischi un obbligo condiviso da tutti i soggetti coinvolti nel rapporto di lavoro.
Infatti, mentre in precedenza garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro era un dovere esclusivo del datore di lavoro, con la nuova normativa si è affermata una nuova modalità di approccio, che, mutando l’interpretazione del concetto stesso di sicurezza da mero obbligo in vero e proprio valore, considera tutti i soggetti aziendali – e, dunque, anche lo stesso lavoratore – cooperatori nel compito di attuarne la tutela.
Si tracciano, pertanto, dei criteri di riferimento fondamentali ai quali deve essere ispirata la loro azione e che si sostanziano: nel ruolo attivo del lavoratore, nella priorità dell’informazione e della formazione, nello sviluppo di un processo sistematico di valutazione dei rischi e dell’organizzazione aziendale della sicurezza.
Tra i soggetti chiamati a collaborare all’interno dell’impresa con il datore di lavoro in materia di sicurezza, la nuova normativa include, quindi, oltre al lavoratore, altri soggetti specificamente individuati:
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 (titoli di studio, titoli formativi e di aggiornamento), che, su designazione del datore di lavoro ha la funzione di coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP);
- l’ addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione;
- il medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008 (specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, cioè conseguita a seguito dello svolgimento dell’attività di medico del lavoro per almeno quattro anni; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale), che è nominato dal datore di lavoro e con esso collabora ai fini della valutazione dei rischi e per effettuare la sorveglianza sanitaria;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli in relazione agli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- il preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (es. capi reparto, capi squadra, capi ufficio, etc.).
Il documento in oggetto compie, pertanto, un’accurata disamina delle dette figure, tanto delineandone le caratteristiche quanto specificandone i compiti e le attribuzioni, con un focus specifico anche sulla loro formazione.
La trattazione si completa con un paragrafo conclusivo sulla responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche.