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Premessa - Con l'assimilazione al trattamento fiscale degli studi associati (articolo 5, comma 3 del Tuir), le Stp (in qualunque forma giuridica declinate) produrranno reddito di lavoro autonomo, come tale soggetto al principio di cassa (e non di competenza) e a tutte le altre regole di cui all'articolo 54 del Tuir.
Decreto semplificazioni – Nell’art. 11 dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale in materia di semplificazioni fiscali è stato previsto che alle società tra professionisti di cui alla Legge n. 183/2011, “indipendentemente dalla forma giuridica”, si applica “il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni”. Quindi il reddito non si considererà d’impresa, bensì di lavoro autonomo e sarà assoggettato all’Irpef in capo ai soci, applicando il principio di “trasparenza”, indipendentemente dall’effettiva percezione.
Scopo - La previsione in esame riproduce la disposizione contenuta nel precedente disegno di legge governativo recante “misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo”. Tale intervento normativo ha quale scopo principale quello di mantenere il criterio di cassa per l’imputazione temporale dei compensi e delle spese e di salvaguardare l’obbligo di versamento dei contributi alle casse di previdenza delle categorie professionali di appartenenza.
Impresa - In assenza dello stesso il reddito di tali società avrebbe, infatti, dovuto essere qualificato d’impresa, come affermato dall’Agenzia delle Entrate in sede di risposta a un interpello. La questione era stata affrontata anche dall’Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (IRDCEC) nella circolare 19 settembre 2013, n. 34/IR.
Effetti - L’inquadramento del reddito delle società tra professionisti nell’ambito del reddito d’impresa ovvero di quello di lavoro autonomo comporta rilevanti effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nonché sulle valutazioni di convenienza in merito alla scelta di adottare una determinata forma societaria per lo svolgimento dell’arte o professione.
Cassa e competenza - Innanzitutto l’applicazione del reddito d’impresa avrebbe comportato, quale criterio di imputazione temporale, il principio di competenza anziché quello di cassa tipico del reddito di lavoro autonomo, con la conseguenza di dover versare le imposte anche con riferimento ai compensi non ancora percepiti.
Trasparenza - È, inoltre, diversa la disciplina dei rapporti tra la fiscalità dei soci e quella della società a seconda che venga costituita una società di persone o una società di capitali che eserciti l’opzione di cui agli artt. 115 e 116 del T.U.I.R. (con l’applicazione del principio di trasparenza) o una società di capitali “non trasparente”, che dovrebbe assoggettare il proprio reddito all’Ires mentre per i soci c’è un parziale assoggettamento all’Irpef dei dividendi. Con il reddito da lavoro autonomo vi sarà inoltre l’assoggettamento a ritenuta dei compensi.
Irap – La bozza del decreto chiarisce che il regime delle associazioni professionali di cui all’art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR debba applicarsi alle Stp anche ai fini Irap, indipendentemente dalla loro forma giuridica, riconoscendo così, anche in questo caso la prevalenza della sostanza sulla forma. La norma contenuta nel testo di legge governativo impatterebbe sulle modalità di determinazione della base imponibile, in quanto non vi sarebbero più dubbi in ordine alla possibilità per le stesse di determinare il valore della produzione netta, secondo le regole previste per i soggetti esercenti arti e professioni dall’art. 8 del D.Lgs.446/1997, anziché in base a quanto previsto dai precedenti articolo 5 e 5-bis per le società (rispettivamente, di capitali e di persone).