Non è certo stata una mossa strategica né tanto meno un diversivo per allungare la vita degli Ordini dei quali era stata decretata la fine con il riordino della geografia giudiziaria: è questo il pensiero degli Ordini territoriali coinvolti in quella stessa vicenda, riguardo al ricorso che - proprio sul filo della scadenza dei termini utili all’impugnativa – è stato presentato dall’ODCEC di Rossano avverso la nota del Ministero della Giustizia dello scorso 31 maggio e la successiva direttiva adottata dal CNDCEC.
E’ stato un atto dovuto – sostengono - e, peraltro, già da tempo annunciato.
Del resto, le oltre cinquanta pagine in cui si sostanzia il documento bastano di per sé a sgomberare il campo dal dubbio che le ragioni espostevi non siano adeguate o sufficienti:
- sussiste nel nostro ordinamento una definizione specifica di alcuni organismi (gli enti pubblici nazionali), tra i quali rientrano inequivocabilmente gli Ordini territoriali;
- vige altresì il principio della riserva di legge su alcune materie (artt. 97 e 117 della Costituzione), tra le quali l’ordinamento degli enti pubblici nazionali e – conseguentemente – le variazioni e le vicende successive che li riguardino: su di essi si può intervenire dunque solo con leggi e non con fonti normative di rango inferiore (regolamenti e, ancor meno, note interpretative);
- vale infine il criterio che non basti ad eludere la natura di provvedimento amministrativo la diversa nomenclatura (nota, avviso, parere) adottata per un documento che, nella sostanza, ne abbia invece tutte le caratteristiche e che, pertanto, può – al pari degli altri atti amministrativi - essere soggetto ad impugnativa.
Questi i punti essenziali sui quali si concentrano i ricorsi proposti, all’unanimità, dalle assemblee degli Ordini di Rossano e di Melfi, che di fatto non si oppongono soltanto alla loro “morte anticipata”, che la nota del Ministero avrebbe decretato col voler anticipare le elezioni di quelli incorporanti a data anteriore alla scadenza naturale del mandato di quelli incorporati; ma anche al forzato rimedio elaborato dallo stesso Ministero per colmare un difetto normativo di tutta evidenza. Difatti, stante la riserva di legge in materia di ordinamento degli enti pubblici nazionali, solo una legge avrebbe potuto disporre la soppressione degli Ordini, e per di più con esplicite indicazioni. Invece, non solo il DLgs 155/2012, nel disporre la soppressione di 31 Tribunali, non ha fatto alcun riferimento – diretto o indiretto – agli Ordini territoriali e ad una loro riorganizzazione territoriale, ma il Ministero avrebbe addirittura avuto la pretesa di colmare quella lacuna ricorrendo ad una rocambolesca lettura in combinato disposto di quel Decreto con l’altro – il D.Lgs. 139/2005 – che invece contemplava le conseguenze dell’unificazione dell’Ordine dei Commercialisti con quello degli Esperti Contabili.
La conclusione è stata l’ammissione di una “soppressione implicita”.
Ma voler incoraggiare il riconoscimento di un potere estintivo ad una nota interpretativa sembra davvero un eccesso: “
La questione giuridica” – ha dichiarato il Presidente dell’Ordine di Rossano,
Carlo Plastina – “
attiene, a nostro modesto parere, al rispetto dei principi cardine di un moderno stato di diritto (riserva di legge, tassatività e determinatezza della fattispecie, imparzialita', buon andamento della PA) che trovano fulcro e fondamento nel principio di legalita'. I punti che ci trovano in disaccordo con il Ministero della Giustizia sono essenzialmente l'assoluta insostenibilità della soppressione implicita degli ordini territoriali nel silenzio - riconosciuto dallo stesso Ente - del legislatore e la piena vigenza della riserva di legge ex artt.97 e 117 Cost. Non si tratta di un atto riconducibile ad un mero istinto di sopravvivenza primitivo ed irrazionale, poiché quello che legittimamente chiediamo al Giudice Amministrativo e' semplicemente se i predetti atti impugnati costituiscano legittima cura di un interesse pubblico o legibus soluta potestas. Si tratta, quindi, di un dovere morale al quale non potevamo e non volevamo sottrarci. Non si tratta solo di difendere una categoria professionale territoriale ma anche e soprattutto di combattere con le armi messe a disposizione dal diritto per quella che secondo scienza e coscienza riteniamo una giusta causa. Confidiamo in un celebre brocardo che come stella polare guida da sempre il nostro operato professionale ed istituzionale: “vigilantibus non dormientibus iura succurrunt”.”
Il ricorso presentato dall’Ordine di Rossano - così come quello presentato dall’Ordine di Avellino contro gli stessi atti (benché con motivazioni diverse: lì, infatti, la questione riguarda l’eventuale spostamento di iscritti verso altri Ordini come conseguenza della chiusura di Tribunali della Provincia ed in particolar modo quello di Ariano Irpino) e quelli di Melfi e Sala Consilina (quest’ultimo, in particolare, fondato sulla diversa motivazione che, essendo l’unico nel circondario del Tribunale di Lagonegro, ne avrebbe ben donde a voler restare in vita, salva l’alternativa di confluire nel nuovo Ordine che dovrebbe costituirsi proprio a Lagonegro), lungi, dunque, dal voler essere finalizzati ad ostacolare lo svolgimento delle elezioni territoriali e nazionale - come ha voluto chiaramente precisare il Presidente dell’Ordine di Avellino,
Francesco Tedeschi, e come pure può evincersi dall’impugnativa presentata dall’Ordine di Sala Consilina, nella quale, ha sottolineato il suo Presidente,
Gaetano Romanelli, non si promuove l’istanza cautelare di sospensiva - rischiano tuttavia di innescare un effetto a cascata, stante la concreta e inevitabile possibilità di un intervento volontario ad adiuvandum da parte di altri Ordini; ed il ritardo dello svolgimento della competizione elettorale sarebbe solo l’ultima delle conseguenze.
“Chi ritiene il nostro atto irresponsabile” – ha commentato il Presidente dell’Ordine di Melfi,
Antonio Cutolo – “difetta evidentemente della capacità di riconoscere l’irresponsabilità della propria condotta quale causa prima che ha determinato questa incresciosa attuale situazione.”
E’ opportuno peraltro rammentare che anche la Federazione degli Ordini dei Commercialisti della Calabria e Basilicata, nella riunione dello scorso 23 maggio a Melfi, nel prendere atto della nota del Ministero, ha manifestato il proprio auspicio e che, in ogni caso, venga garantito il mantenimento degli Ordini locali ad oggi esistenti al di là della nuova geografia giudiziaria.
Dal canto suo, il Consiglio Nazionale ha sempre agito nella direzione di voler attendere dei chiarimenti prima di dar seguito a qualunque impegno o funzione, ed a maggior ragione e senza biasimo questa cautela risulta necessaria ove il disordine della geografia giudiziaria rischi di inficiare il sereno e corretto svolgimento dell’attività elettorale.