2 luglio 2012

Lite tra Equitalia e Cassa forense: decide l’AGO

Le Sezioni Unite della Cassazione escludono la giurisdizione della Corte dei Conti
Autore: Redazione Fiscal Focus

L’Autorità Giudiziaria Ordinaria (AGO), e non il Giudice Contabile, è competente a conoscere della causa intrapresa dalla Cassa Nazionale Forense per il recupero dei contributi riscossi da Equitalia e non versati.

La sentenza. Quanto sopra si evince dalla Sentenza della Corte di Cassazione, numero 10132, del 20 giugno 2012, resa a Sezioni Unite.

Opposizione a decreto ingiuntivo
. La questione affrontata e risolta dal Massimo Consesso di Piazza Cavour è sorta nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, all’esito del quale il Tribunale di Roma aveva ingiunto a Equitalia il pagamento di una cospicua somma, in favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, a titolo di restituzione di tributi non versati ma riscossi. In particolare, il Tribunale aveva dichiarato infondata l’eccezione sollevata dall’ente riscossore circa la giurisdizione della Corte dei Conti.

Motivi. Con la sentenza in commento, gli Ermellini, nel negare la giurisdizione del Giudice contabile, hanno chiarito che, anche se è innegabile la natura pubblica dei contributi cui sono tenuti gli avvocati, la stessa “non risulta rilevante ai fini di individuare il giudice cui la legge attribuisce la potestas iudicandi perché quella natura (derivata dalla finalità della contribuzione) riguarda unicamente il rapporto previdenziale tra la Cassa ed il proprio iscritto (…)”. Inoltre, “a norma degli artt. 103, comma 2, della Costituzione, 13 e 44 RD 12 luglio 1934 n. 1214, 9 DPR 29 settembre 1973 n. 603 e 127 DPR 15 maggio 1963 n. 858, la giurisdizione tendenzialmente generale (ancorché secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore) in materia di contabilità pubblica attribuita alla Corte dei Conti riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile e, quindi, suppone necessariamente la qualità pubblica del titolare del denaro gestito. Siffatta qualità difetta (per espresso disposto normativo) alla Cassa controricorrente, titolare del ‘denaro’ di cui ha chiesto il pagamento” (SS.UU. ord. 6956/2003). Concludendo, gli Ermellini hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, in ordine al giudizio in parola, mentre le spese sono state compensate.

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