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Il D.L. Sviluppo per le professioni - Quante novità contiene il nuovo decreto legge Sviluppo a firma del ministro Corrado Passera? Ebbene, di punti innovativi per la crescita ce ne sono molti e sono soprattutto volti a mantenere i conti e lanciare la ricerca. Ma oltre a tali questioni il testo approvato contiene altresì importanti temi che riguardano il mondo professionale e vanno ad aggiungersi allo schema di regolamento della riforma presentato dal Guardasigilli proprio venerdì. In prima analisi, il testo contiene delle incisive modifiche al Codice di procedura civile per quel che concerne i ricorsi alla Corte d’Appello o alla Cassazione, ma s’interroga anche sulla questione del processo breve, andando a operare sulla Legge “Pinto” per quel che concerne le indennità per soggetti che sono rimasti coinvolti senza certa giustificazione in processi particolarmente lenti.
Modifiche in seno alla giustizia civile – In merito a tale punto di vista, il decreto legge presentato dal ministro per lo Sviluppo economico mira a contrarre le procedure proprie della giustizia civile, snellendo passaggi lunghi e pesanti. In particolare, l’attenzione e la volontà della quadra esecutiva ci concentra su azioni che andranno a modificare in misura radicale non solo le impugnazioni di merito, ma anche quelle di legittimità a tutto vantaggio dei cittadini. Innanzitutto, si evince da quanto approvato venerdì che per snellire i procedimenti d’appello verrà inserito uno sbarramento, nel senso che i ricorsi, prima di essere avanzati a tutti gli effetti, dovranno essere giudicati in base all’ammissibilità, vale a dire che si dovrà considerare se siano fondati su argomenti ragionevoli. A chi verrà affidato il compito di un siffatto giudizio preliminare? Ebbene, si ritiene che a dover decidere circa la fondatezza o meno dell’impugnazione sarà proprio il giudice d’appello, il quale se dovesse esprimersi in maniera negativa non accetterà il ricorso. Come abbiamo visto, è introdotta una dieta dimagrante anche per quel che concerne i gravami avanzati in Cassazione. In questo caso, il decreto Sviluppo andrà a modificare quanto disposto dal Codice di procedura civile, all’articolo 360, comma 1, n. 5. Secondo siffatto articolo il ricorso in cassazione è ammissibile “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”; in seguito alla modifica apportata dal decreto Sviluppo, questa parte dell’articolo verrà modificata e finirà per sostenere che il gravame è ammissibile “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
Il diritto fallimentare – E il decreto presentato dal ministro Passera dispone anche sul campo della legge fallimentare, introducendo delle nuove direttive comportamentali. In sostanza, il provvedimento riconosce la possibilità di godere delle tutele previste dalla legge fallimentare anche nel caso in cui il soggetto debitore non avesse presentato l’intera documentazione finora prevista. In altri termini, viene stabilito che si potrà avanzare la domanda di concordato preventivo anche senza tutti i documenti necessari. Pertanto, al debitore verrà riconosciuta l’ulteriore possibilità di portare avanti la propria attività imprenditoriale anche nel periodo in cui si sta preparando la proposta di concordato, ciò potrà proseguire fino alla fase di procedura concorsuale. Inoltre, i piani di risanamento dovranno essere certificati da un professionista estraneo a entrambe le parti, nel senso che deve dare prova della propria indipendenza sia nei confronti del creditore che nei confronti del debitore. Infine, sono previste sanzioni penali per quel professionista che, incaricato di attestare suddetti piani, produrrà false o omissive dichiarazioni.
La giustizia e il contenimento della spesa – In un periodo in cui si parla tanto di contenimento degli sprechi anche un processo che dura a lungo senza che ve ne sia reale motivo implica dei costi non più sopportabili per lo Stato, sia per quel che concerne le spese processuali che per quanto riguarda le indennità spettanti alle vittime di tali processi, pertanto l’aumento degli indennizzi può rappresentare un deterrente in merito alla dilatazione della durata processuale. In materia di spending review, inoltre, il decreto Sviluppo ha stabilito la riduzione da tre a una delle sedi della Scuola di magistratura. Poi, a disciplinare la questione concernente le indennità v’è la Legge n. 89/2001, la cosiddetta Legge “Pinto”, che ha subito modifiche proprio in virtù dell’ultimo decreto Sviluppo. Modificando la suddetta normativa, come si è precedentemente accennato, gli indennizzi dovuti al superamento del termine ragionevole di un processo penale o civile passano da 500 a 1.500 euro per ciascun anno di ritardo e vengono applicati dei termini standard che definiscono i ritardi massimi, cioè il ritardo può essere complessivamente pari a sei anni di cui tre per il primo grado, due per l’appello e uno per la cassazione.