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Il sistema tariffario della mediazione civile si caratterizza per una certa complessità, frutto delle modifiche che hanno interessato l’impianto originario della procedura conciliativa.
Il dato normativo di riferimento è costituito dalla previsione contenuta nell’articolo 16 comma 1 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 secondo cui “l’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione”. Le prime (spese di avvio) sono fisse, mentre le seconde (spese di mediazione) sono determinate sulla base della tabella A allegata al D.M. citato o sulla base della tabella redatta da ciascun organismo con i limiti imposti dal Ministero delle Giustizia.
Le due componenti dell’indennità di mediazione. Le spese di mediazione sono composte da una parte fissa e da una parte variabile. Quest’ultima componente non consente di determinare sino alla chiusura del procedimento l'importo che le parti dovranno effettivamente corrispondere all'organismo. In particolare le quote variabili possono causare l’aumento dei costi di mediazione, aumento che però è più contenuto ove la procedura vada a buon fine (aumento non superiore a un quarto). Gli organismi hanno poi la facoltà di aumentare l'indennità (in misura non superiore a un quinto) in considerazione della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare. Se invece la mediazione è condizione di procedibilità per legge o è disposta dal giudice, le parti hanno diritto alla riduzione di un terzo per i primi sei scaglioni tariffari, e la riduzione pari alla metà negli altri scaglioni superiori. Quanto alle cosiddette spese di avvio della procedura devono essere sempre pagate “da entrambe le parti comparse al primo incontro”, ma nel caso in cui la parte invitante non sia comparsa al primo incontro, nessuna indennità può essere richiesta alla parte invitata che sia viceversa comparsa.
Gratuito patrocinio. Si ricorda che sussiste l'obbligo dell'assistenza legale nei procedimenti in cui la mediazione è condizione di procedibilità. Il CNF, con una circolare del 22 novembre 2012, ha precisato che la parte che si avvale dell'assistenza del difensore può usufruire dei benefici previsti dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. In ogni caso, quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda per legge o è disposta dal giudice, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che ha documentato tale circostanza. A tal fine si dovrà depositare presso l'organismo di mediazione apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore. Se l'organismo lo richiede, dovrà altresì essere prodotta, a pena di inammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
Assenza di entrambi le parti. In virtù di quanto dispone il D.M.145/2011, che ha modificato il D.M. 180/2010, “quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto a mediazione, partecipa al procedimento” non si applica la riduzione pro quota, bensì è dovuto un importo fisso pari a 40 euro per il primo scaglione tariffario (valore della lite fino a 1.000 euro) e di euro 50 per tutti gli altri scaglioni. Quest’ultima previsione deve però coordinarsi con la norma primaria introdotta dall'articolo 17 comma 5 ter del D.Lgs. n. 28 del 2010 secondo cui “nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione”.