10 settembre 2013

Mediazione: reintrodotto l'istituto per quattro anni

Centrale il ruolo dell’avvocato che diventa mediatore di diritto
Autore: Redazione Fiscal Focus

Nuova mediazione - Dal 21 settembre dopo l’introduzione di diverse modifiche riparte la nuova mediazione e riparte proprio dal punto nel quale era stata fermata dalla sentenza 272/2012 della Corte Costituzionale. Il decreto del Fare ha reintrodotto l'obbligo, per determinate controversie, di tentare di trovare un accordo prima di rivolgersi al giudice. Dopo la bocciatura da parte della Consulta delle norme contenute nel D.Lgs. 28/2010, sono state soprattutto le pressanti raccomandazioni Ue a seguito della profonda crisi della giustizia civile a richiedere interventi in grado almeno di avviare un percorso virtuoso utile a riequilibrare il rapporto tra domanda e offerta di giustizia, riducendo il tasso di litigiosità oltreché il carico degli uffici giudiziari italiani.

La nuova mediazione - La nuova mediazione è figlia di una complessa sintesi, con soluzioni a tratti contraddittorie. Il testo di riferimento, approvato dal Governo, è transitato dapprima in commissione Giustizia alla Camera, dove ha ottenuto un parere favorevole con molteplici condizioni, e poi nella sessione congiunta delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio che, in sede referente, hanno votato una lunga serie di proposte emendative sulle quali poi il Governo ha ritenuto di porre la fiducia. La mediazione ritorna così come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ma in una versione sperimentale per quattro anni.

Il ruolo dei legali - Nella procedura diventa centrale il compito dell'avvocato ai quali è riconosciuto lo status di mediatori di diritto, le parti, poi, dovranno essere necessariamente assistite da un legale durante tutta la procedura. E, nel caso di accordo conciliativo tra le parti, l'avvocato potrà certificare la conformità dell'accordo stesso alle norme imperative e all'ordine pubblico, attribuendogli così efficacia esecutiva.

Durata del procedimento - La durata del procedimento non potrà superare i tre mesi, e già nel primo incontro, qualora fosse dichiarata l'indisponibilità delle parti a proseguire la mediazione, il tentativo svolto sarà ritenuto compiuto per poter procedere giudizialmente, le parti in tal caso non dovranno versare alcun compenso all'organismo di mediazione.

La competenza territoriale - Viene introdotta la competenza territoriale per gli organismi di mediazione, così la domanda di mediazione dovrà essere presentata depositando un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Controversi assoggettate – Il D.L. del Fare, rispetto alla prima versione della mediazione, esclude dalle controversie soggette alla mediazione obbligatoria quelle relative alla “responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti”. Inoltre, viene inserita una modifica chiarificatrice con la precisazione che rientrano nell'obbligo non solo le liti derivanti da responsabilità “medica”, ma anche “sanitaria”.

Usucapione - In materia di usucapione il D.L. del Fare inserisce una apposita disposizione (al n. 12-bis dell'articolo 2643, comma 1, del Codice civile) che consente la trascrivibilità dell'accordo che accerta l'usucapione con la sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (questa norma è già in vigore dal 21 agosto scorso).

Poteri del Giudice - Il D.L. del Fare attribuisce al giudice il potere di prescrivere la mediazione alle parti nel corso del processo (prima poteva solo invitarle a svolgere un tentativo stragiudiziale di mediazione). Si viene a introdurre una nuova condizione di procedibilità per ordine del giudice che potrà operare anche nel giudizio di appello. In particolare si tratta di una norma che rimette al giudice l'effettività di tale canale di accesso alla mediazione (che opera non quale filtro preventivo alle liti, ma successivo e non per questo meno utile ed efficace) e può operare in ogni lite purché abbia a oggetto diritti disponibili.

Doppia obbligatorietà - L'obbligatorietà della mediazione quindi corre su due binari, il primo prevede l'obbligo per legge, è ristretto solo ad alcune materie ed è limitato nel tempo per una fase di sperimentazione, l'altro si affida alla valutazione giudice e, per questo, non è vincolato nel contenuto né alla sperimentazione, ma viene inserito strutturalmente nei poteri istruttori del giudice.

Vincolo tra le parti - Rimane infine la possibilità delle parti di vincolarsi alla mediazione mediante accordi che precedono l'insorgenza della lite (ad esempio, inserendo clausole di mediazione nei contratti nelle materie non previste dalla legge come obbligatorie) o di avviare procedimenti di mediazione volontariamente, senza, che vi sia un obbligo legale né contrattuale.

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