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È illegittima la cartella di pagamento ai fini IRAP emessa a carico del medico di base, convenzionato con l’ASL, che esercita la professione senza l’ausilio di personale dipendente e con beni strumentali di modesto valore.
È quanto ha sancito la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, con la sentenza n. 1965/02/14, pubblicata lo scorso 23 ottobre.
È stato accolto l’appello proposto da un medico di medicina generale convenzionato ASL destinatario di una cartella di pagamento per IRAP 2005.
La pretesa fiscale è stata confermata dai primi giudici nonostante il professionista avesse evidenziato lo svolgimento dell’attività senza autonoma organizzazione. Circostanza confermata dalla dichiarazione dei redditi prodotta per l’anno considerato dalla quale emergevano sia il mancato impiego di capitali rilevanti per l'esercizio dell'attività sia l’assenza di spese per lavoratori dipendenti qualificati.
Ebbene, in sede di gravame, le ragioni del contribuente hanno trovato il giusto riconoscimento.
A giudizio del Collegio catanzarese, l’Ufficio “ha voluto ignorare” le prove documentali offerte dal contribuente, che poi sono state allegate in giudizio dimostrando l’infondatezza della pretesa.
A tal proposito i giudici di secondo grado richiamano la nota sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale per la quale “è evidente che nel caso di un’attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione autonoma, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell'IRAP, per l'appunto rappresentato, secondo l'art 2, dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa”. Numerose sono le sentenze delle Commissioni Tributarie che hanno accolto l'interpretazione della Consulta e che quindi hanno costantemente affermato che "il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive risulta mancante nel caso in cui un'attività di lavoro autonomo venga svolta senza dipendenti e con pochi beni mobili sì che non può certo parlarsi di attività che possa svilupparsi in assenza del titolare dello studio”. A conclusioni analoghe è giunta la Cassazione (su tutte: Cass. n. 21203/2004).
Dunque, contrariamente a quanto ritenuto in precedenza dalla CTP di Vibo Valentia, la CTR di Catanzaro ha ravvisato, nella specie, la carenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, stante la comprovata assenza di spese per personale dipendente e l’utilizzo di beni strumentali di modesto valore.
Conseguentemente, l’appello del medico è stato accolto e il tributo iscritto a ruolo dichiarato come non dovuto. Le spese del grado sono state tuttavia compensate.