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Il contribuente non è sanzionabile se l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi è imputabile esclusivamente al professionista incaricato dell'invio che ha prodotto false ricevute a prova dell’adempimento. È quanto ha sostenuto la sentenza 379/03/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.
Il caso. Un’imprenditrice si è opposta a tre avvisi di accertamento con cui l’Ufficio aveva rideterminato il reddito d’impresa per i periodi d'imposta dal 2006 al 2008, con conseguente applicazione di maggiori imposte, oltre a interessi e sanzioni. L'accertamento in questione, parzialmente annullato in autotutela, era scaturito dalla mancata presentazione della prescritta dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.
Mancata applicazione dell’esimente. Per quanto qui interessa, la contribuente ha eccepito l’infondatezza dell’atto irrogativo delle sanzioni, posto che l'incarico di trasmettere le dichiarazioni fiscali era stato affidato a un consulente che aveva consegnato, a prova dell'avvenuto invio, false ricevute. Tale fatto era stato denunciato all'Autorità giudiziaria che aveva ravvisato gli estremi del reato di truffa. Contrariamente a quanto fatto, quindi, l’Ufficio finanziario avrebbe dovuto riconoscere l’esimente di cui all’articolo 6 comma 3 D.Lgs. n. 472/1997.
Gli “artifici e raggiri” del consulente. Ebbene, la CTP di Milano ha ritenuto fondata la suddetta doglianza. L’articolo 6 comma 3 citato subordina l'applicazione della causa di non punibilità alla sussistenza di una duplice circostanza di fatto, esigendo, in particolare, che “il pagamento del tributo non sia stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria” e che tale fatto sia “addebitabile esclusivamente a terzi”, circostanze entrambe ravvisabili nella fattispecie in esame.
Sul punto, nelle motivazioni della sentenza 379/03/2013, si legge: “Essendo, infatti, imputabile esclusivamente al comportamento di un terzo - nel caso di specie, il consulente incaricato dalla contribuente - la omessa presentazione della dichiarazione annuale, peraltro dallo stesso occultata con una serie di artifizi e raggiri, consistiti nella formazione di false ricevute apparentemente provenienti dall'Agenzia delle Entrate, idonee ad ingannare la contribuente in ordine all'avvenuto assolvimento degli incombenti di legge, ritiene la Commissione che nella specie siano ravvisabili entrambi i presupposti di fatto previsti dalla norma invocata dalla ricorrente”.
Obbligo di vigilanza e comportamento fraudolento dell’intermediario. Le conclusioni cui è giunta la CTP di Milano appaiono in linea con l’insegnamento della Suprema Corte. È stato infatti chiarito che gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi e alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze a un professionista, richiedendosi anche un’attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento all’incarico ricevuto (da ultimo sentenza n. 27712/2013 con riferimento alle sanzioni per dichiarazione infedele).