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La sentenza - Abbiamo visto nei giorni scorsi che per essere iscritti alla Sezione A - commercialisti dell’Albo unico è necessario essere in possesso della laurea. Ciò è valido anche per chi, iscritto alla sezione B, consegua in un secondo momento il titolo accademico. A stabilirlo senza mezzi termini è la sentenza n. 4796/13 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile. Nello specifico la decisione degli ermellini si è riferita al caso di un ragioniere commercialista che, avendo conseguito la laurea specialistica in Economia ed Organizzazione Aziendale, aveva avanzato istanza di riconoscimento del titolo di dottore commercialista all’Odcec di competenza e al Cndcec. Da entrambi gli organismi aveva ricevuto risposta negativa e del medesimo parere sono stati i giudici interpellati dal professionista. Secondo i giudici, anche per il trasferimento da una sezione all’altra è necessario l’esame di Stato.
Il plauso dell’AIDC - Dunque, per avere accesso a un albo, sia anche una sezione diversa da quella alla quale già si è iscritti, bisogna comunque sostenere l’esame di Stato specifico per quella professione. A sottolineare l’importanza della sentenza, per quanto lapalissiana essa possa essere, è l’Associazione italiana dottori commercialisti. “È da tempo – spiega la sigla sindacale – che AIDC, aldilà di prese di posizione provocatorie, sostiene che punto qualificante per la nostra professione di dottore commercialista è la formazione, che non può limitarsi al solo percorso universitario, ma prima dell’accesso deve essere integrato dal tirocinio professionale e dall’esame abilitativo e, successivamente, da una puntuale e concreta formazione professionale continua”.
Il vuoto governativo – Inoltre la sigla non ha dubbi in merito al fatto che il vuoto di governance possa in qualche modo generare confusioni di questo genere. “Il problema vero è che in questo periodo di vuoto nell’azione di governo della Categoria abbiamo assistito a tutto e di più, persino all’assordante silenzio da parte del disciolto Consiglio Nazionale sull’approvazione della legge che va ora a regolamentare le attività intellettuali non ordinistiche che, appunto perché tali, di certo non avrebbero avuto bisogno di un ulteriore laccio - spiega l’associazione - L’inevitabile conseguenza è stata quella di veder già equiparati alle professioni ordinistiche gli ex non regolamentati, con l’ulteriore conseguenza di aver generato un’altra confusione sul mercato, anche per quanto riguarda l’aspetto previdenziale”.
Uno sguardo alle elezioni di categoria – Pertanto anche l’AIDC ha deciso di far sentire la propria voce sulla questione scottante che sta interessando la categoria: le elezioni (o le mancate elezioni) del Consiglio nazionale. “Anche la nostra Associazione, se mai… ce ne fosse bisogno, dice basta con questa inutile conflittualità; si depongano le armi, si lasci dare sfogo naturale alla competizione elettorale e poi… che vinca il migliore, ma che sarà davvero tale solo e nella misura in cui saprà servire la categoria”.
La sentenza - Abbiamo visto nei giorni scorsi che per essere iscritti alla Sezione A - commercialisti dell’Albo unico è necessario essere in possesso della laurea. Ciò è valido anche per chi, iscritto alla sezione B, consegua in un secondo momento il titolo accademico. A stabilirlo senza mezzi termini è la sentenza n. 4796/13 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile. Nello specifico la decisione degli ermellini si è riferita al caso di un ragioniere commercialista che, avendo conseguito la laurea specialistica in Economia ed Organizzazione Aziendale, aveva avanzato istanza di riconoscimento del titolo di dottore commercialista all’Odcec di competenza e al Cndcec. Da entrambi gli organismi aveva ricevuto risposta negativa e del medesimo parere sono stati i giudici interpellati dal professionista. Secondo i giudici, anche per il trasferimento da una sezione all’altra è necessario l’esame di Stato.
Il plauso dell’AIDC - Dunque, per avere accesso a un albo, sia anche una sezione diversa da quella alla quale già si è iscritti, bisogna comunque sostenere l’esame di Stato specifico per quella professione. A sottolineare l’importanza della sentenza, per quanto lapalissiana essa possa essere, è l’Associazione italiana dottori commercialisti. “È da tempo – spiega la sigla sindacale – che AIDC, aldilà di prese di posizione provocatorie, sostiene che punto qualificante per la nostra professione di dottore commercialista è la formazione, che non può limitarsi al solo percorso universitario, ma prima dell’accesso deve essere integrato dal tirocinio professionale e dall’esame abilitativo e, successivamente, da una puntuale e concreta formazione professionale continua”.
Il vuoto governativo – Inoltre la sigla non ha dubbi in merito al fatto che il vuoto di governance possa in qualche modo generare confusioni di questo genere. “Il problema vero è che in questo periodo di vuoto nell’azione di governo della Categoria abbiamo assistito a tutto e di più, persino all’assordante silenzio da parte del disciolto Consiglio Nazionale sull’approvazione della legge che va ora a regolamentare le attività intellettuali non ordinistiche che, appunto perché tali, di certo non avrebbero avuto bisogno di un ulteriore laccio - spiega l’associazione - L’inevitabile conseguenza è stata quella di veder già equiparati alle professioni ordinistiche gli ex non regolamentati, con l’ulteriore conseguenza di aver generato un’altra confusione sul mercato, anche per quanto riguarda l’aspetto previdenziale”.
Uno sguardo alle elezioni di categoria – Pertanto anche l’AIDC ha deciso di far sentire la propria voce sulla questione scottante che sta interessando la categoria: le elezioni (o le mancate elezioni) del Consiglio nazionale. “Anche la nostra Associazione, se mai… ce ne fosse bisogno, dice basta con questa inutile conflittualità; si depongano le armi, si lasci dare sfogo naturale alla competizione elettorale e poi… che vinca il migliore, ma che sarà davvero tale solo e nella misura in cui saprà servire la categoria”.