1 ottobre 2012

Notai: no all’ufficio secondario “doppio”

Respinto dal TAR del Lazio un ricorso contro il Consiglio notarile in merito agli uffici “doppi”
Autore: Redazione Fiscal Focus

L’ordinanza del TAR Lazio - Secondo un’ordinanza del TAR del Lazio del 13 settembre scorso, gli uffici notarili secondari “doppi” devono essere chiusi se sono ubicati nel distretto notarile di iscrizione. I giudici amministrativi hanno così deciso in merito a un ricorso di un professionista che aveva la sede in un Comune in provincia dell’Aquila e gestiva contemporaneamente due uffici notarili “secondari”. In particolare, il professionista aveva chiesto l’annullamento del provvedimento del presidente del Consiglio dei notai dei distretti riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano, del 6 giugno 2012, con la chiusura degli uffici notarili secondari "doppi", ubicati nel distretto notarile d'iscrizione.

Limite agli uffici secondari - Il sistema notarile che è stato modificato con il D.L. 1/2012 che all'articolo 13, comma 4 estende la competenza dei pubblici ufficiali a tutta la Corte d'appello in cui si trova la sede notarile (che ha una collocazione comunale), è diventato più rigido. Con l’ampliamento territoriale, è stato posto un limite numerico all'apertura di uffici secondari consentendone in pratica uno solo.

Ufficio secondario - L’ufficio secondario è quell’unità locale, in cui abitualmente e con orari predeterminati, con strutture materiali e personali, il notaio presta il proprio servizio. Per distinguere l’attività dell’ufficio secondario da quello occasionale che è sempre consentito, è necessaria la programmazione delle attività lavorative con quantità e qualità del lavoro il quale si deve svolgere in rapporto di accessorietà rispetto alla sede notarile. Tutti questi parametri che distinguono tra la sede notarile, l’ufficio secondario e le prestazioni occasionali in altri uffici, sono definiti in sede deontologica, per evitare l’illecita concorrenza tra i professionisti. Il notaio, in particolare ha l'obbligo, da un lato, di presidiare la sede assegnatagli (il Comune) tre giorni la settimana (articolo 12, comma 4, D.L. 1/2012), e dall'altro deve rispettare il rapporto fiduciario che può motivare la richiesta di una prestazione professionale in un diverso Comune.

No al notaio itinerante - L'ordinanza del TAR sembra voler “fermare” il fenomeno del notaio itinerante con strutture in più Comuni, in quanto non si tratta di un problema di presenza nella sede assegnata, bensì di una diversa lettura del concetto di concorrenza. In particolare si deve notare che la Legge del 2012 ha aumentato il territorio di operatività, ma prevede dei limiti come quelli dell’ufficio secondario che interferiscono con l'efficienza della professione.

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