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Il DL 50 del 24 aprile 2017, come è noto, ha introdotto ulteriori restrizioni alle compensazioni dei crediti in F24. L’articolo 3 del suddetto Decreto Legge ha infatti ridotto a 5mila euro (dai 15mila pregressi) il limite entro il quale è possibile effettuare una compensazione dei crediti in orizzontale (quindi in F24) libera da vincoli e visti. Il credito oltre tale soglia, per poter essere legittimamente compensato, ora necessita di visto di conformità apposto da un professionista abilitato a tal fine.
Quanto sopra con riferimento ad una platea ampliata di crediti interessati, ovvero, oltre il consueto credito risultante dalla dichiarazione IVA annuale, la limitazione interessa anche le imposte sui redditi e le relative addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive, l’IRAP ed i crediti di imposta derivanti da quadro RU del modello Redditi.
Tale modifica sta sortendo i primi effetti non solo in capo ai contribuenti, ma interessa da vicino anche i professionisti. Occorre ricordare che il visto di conformità può essere apposto solo da un professionista regolarmente iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità. Tale iscrizione è subordinata a tutta una serie di requisiti, tra questi, per quello che ci interessa in questo ambito, anche l’aver stipulato un’apposita polizza assicurativa per l’attività di “apposizione visto di conformità”, polizza che deve essere costantemente rinnovata e presentata all’Agenzia delle Entrate per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco.
Cambiate le condizioni di obbligo di apposizione del visto, alcuni professionisti si stanno vedendo recapitare in questi giorni, a mezzo PEC, una richiesta di integrazione della documentazione dal parte dell’AdE. Viene richiesta, con un termine di trenta giorni, un’appendice alla polizza già presentata, che riveda i valori di apposizione visto in conformità alle nuove disposizioni, pena la cancellazione dell’elenco, e quindi l’impossibilità di apporre il visto necessario a “liberare” le compensazioni oltre i 5mila euro.
Particolare attenzione dovrà pertanto essere riservata alla PEC – anche se ricordarlo dovrebbe essere superfluo – anche considerando che tali richieste di implementazione potrebbero non interessare tutti i professionisti iscritti. Vi è infatti una grande varietà di locuzioni sulle polizze assicurative, che vanno da una generica copertura del rischio derivante da apposizione del visto di conformità a ben più precise (ed in questo caso limitanti) descrizioni della copertura. Insomma, se in polizza è analiticamente riportato il “rischio visto” espresso ai sensi della previgente normativa non si potrà far altro che far adeguare la polizza alle nuove previsioni di norma, ed inviare nei tempi richiesti quanto richiesto all’Agenzia delle Entrate (sperando che questo non comporti ulteriori aggravi di costo).