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L’informativa n. 45 - Lo scorso 25 maggio, nell’informativa n. 45, il Cndcec rendeva noto che il Ministero della Giustizia aveva dato esaustiva risposta al quesito posto dal Cnf in merito alla durata del tirocinio. Nello specifico, il Dicastero guidato da Paola Severino scriveva che non esistevano margini interpretativi tali da poter indurre a credere che le recenti disposizioni governative inerenti la durata del periodo di tirocinio potessero essere di natura retroattiva. In sostanza, ciò stava a significare che il tirocinio durerà 18 mesi solo per i praticanti che lo hanno iniziato a decorrere dal 24 gennaio 2012.
L’informativa n. 47 - Con la nuova informativa, la n. 47, che il presidente Claudio Siciliotti ha inoltrato venerdì 1° giugno ai suoi colleghi degli Ordini locali, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili propone la lettera che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato agli Atenei italiani al fine di sottolineare quanto predisposto dal governo con il decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 e confermato dal Dicastero di via Arenula.
La lettera del Miur - Ancora una volta, il Ministero guidato da Francesco Profumo, in linea con quello della Giustizia, evidenzia che in seno al D.L. n. 1/2012 non vi sono “disposizioni transitorie che regolano le situazioni instaurate prima della entrata in vigore dello stesso decreto legge, le nuove norme non possono trovare applicazione per i tirocini iniziati prima del 24 gennaio 2012”. Il Miur ribadisce anche che “la concreta organizzazione del tirocinio viene pianificata in funzione della sua durata in maniera da consentire al tirocinante di acquisire quella preparazione pratica che gli consente di sostenere il relativo esame di Stato. L'interruzione del tirocinio improvvisa e al di fuori della programmazione stravolgerebbe la pianificazione dello stesso”. Ciò detto, la lettera alle Università spiega altresì che le nuove regole circa il tirocinio propedeutico all’esame di Stato per l’accesso alla professione non riguardano esclusivamente la durata, ma si soffermano anche sui criteri di svolgimento. In entrambi i casi, quindi, la nuova normativa non può ritenersi retroattiva, così come aveva precedentemente chiarito il Ministero della Giustizia.