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Non sono dovute le imposte e le sanzioni per l'utilizzo in compensazione di un'eccedenza IRPEF maturata in un'annualità per la quale la presentazione della relativa dichiarazione non è avvenuta per fatto imputabile al professionista incaricato, purché il contribuente provi l'esistenza del credito.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 3641/02/14, ha accolto l’appello di un contribuente che si è opposto a un atto di recupero IRPEF per il 2003.
Contrariamente a quanto fatto dal primo giudice, la CTR ha ritenuto illegittimo il recupero del credito IRPEF compensato nell'anno 2004, anche se per l'anno d'imposta precedente non era stata presentata la dichiarazione dei redditi.
Il contribuente ha infatti dimostrato l’effettività del credito, nonché documentato che la dichiarazione dei redditi non era stata presentata all'Ufficio per colpa e responsabilità esclusiva del commercialista incaricato, condannato per questo motivo in sede penale.
Nelle interessanti motivazioni della sentenza in rassegna si legge: “Invero, l'appellante ha dimostrato che le responsabilità di omissione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2003 sono imputabili al Commercialista incaricato e che il credito d'imposta oggetto della compensazione nell'anno 2004 è legittimo ed esistente.
L'Ufficio, in sede di autotutela, ha avuto modo di riscontrare la legittimità e sussistenza del credito compensato e quindi era stato posto nella condizione di poter definire una lunga e costosa controversia.
Inoltre, il preteso pagamento del credito compensato costituisce un indebito illecito arricchimento dell'erario che duplicherebbe imposte già assolte dal contribuente, concretando una surrettizia irrogazione di sanzioni non previste dalle norme di legge.
La stessa Amministrazione Finanziaria, resasi conto dell'inutile e costoso contenzioso che si instaura per questo tipo di irregolarità, ha emanato anche recentemente la circolare n. 21/E del 25 giugno 2013, con la quale raccomanda agli Uffici di evitare il contenzioso nei casi di crediti contabilmente documentabili veri ed effettivi”.
Insomma, la CTR della Lombardia ha ritenuto deprecabile l’operato dell’Ufficio sotto molteplici aspetti. Ne è derivato l’accoglimento dell’appello del contribuente, con conseguente annullamento dell’atto di recupero. Quanto alle spese del giudizio, sono state compensate.