5 marzo 2013

Ordini professionali come associazioni di imprese

Corte Ue: sulla formazione la vigilanza dell’Ordine non deve falsare la concorrenza.
Autore: Redazione Fiscal Focus

La Corte Ue - Un’interessante precisazione in merito agli Ordini professionali è giunta nei giorni scorsi dalla Corte di Giustizia europea che si è pronunciata in via pregiudiziale in merito alla causa C-1/12. La controversia in questione riguarda l’Otoc, ossia l’Ordine degli esperti contabili del Portogallo e l’Autorità Garante della Concorrenza in merito alla compatibilità con l’art. 101 TFUE del regolamento interno relativo al conseguimento dei crediti formativi. Il parere della Corte europea è perfettamente estendibile a tutti i Paesi membri. In sostanza il diritto Ue non accetta l’imposizione, da parte di un Ordine professionale ai propri iscritti, di un sistema di formazione obbligatoria che di fatto restringe alla concorrenza le possibilità operative finendo anche per discriminarla.

La formazione per gli esperti contabili portoghesi – Gli esperti contabili lusitani hanno l’obbligo di conseguire, nei due anni precedenti, 35 crediti formativi. Nello specifico 12 di questi crediti devono essere conseguiti obbligatoriamente frequentando pacchetti formativi offerti dall’Ordine in maniera esclusiva, il resto potrà essere erogato dall’Ordine o da enti che vi sono iscritti. In ogni caso, sarà sempre l’Ordine a decidere se iscrivere l’organismo formativo o se approvare le proposte di studio, previo ovviamente pagamento di una tassa in favore dell’Otoc versata dagli stessi enti di formazione.

Distorsione della concorrenza – Tre anni fa era stato sollevato un gran polverone in merito alla possibile distorsione della concorrenza, fenomeno al quale avrebbe potuto condurre un siffatto stato di cose. Fu addirittura l’Autorità Garante della Concorrenza del Portogallo ad affermare che il regolamento circa il conseguimento di crediti formativi aveva violato il diritto dell’Unione, in quanto era reo d’aver generato l’alterazione del mercato concorrenziale portoghese sulla formazione obbligatoria di categoria. Secondo il Garante, l’Ordine aveva segmentato la filiera della formazione a proprio esclusivo vantaggio, agevolando i propri pacchetti formativi e discriminando le proposte esterne all’Ordine. Interpellati i giudici portoghesi, questi hanno deciso di esporre il caso alla Corte di Giustizia Ue per avere una corretta interpretazione circa la possibile applicazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza agli ordini professionali.

La decisione della Corte Ue - Dal canto suo, la Corte di Giustizia dell’Unione ha dichiarato che il regolamento adottato da un ordine professionale quale l’OTOC è da ritenersi come una decisione presa da un’associazione di imprese agli effetti dell’applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza. Nello specifico, deve considerarsi che, alla luce dell’art. 101, paragrafo 1, TFUE, sono vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che pregiudichino gli scambi commerciali tra gli Stati membri e che impediscano (esplicitamente o meno), restringano o falsino la concorrenza nel mercato interno. Ora, tenendo presente che la violazione censurata riguarda un circuito nel quale l’Otoc svolge un’attività economica, non ha alcuna validità ai fini dell’applicazione del suddetto articolo 101 il fatto che l’Ordine debba introdurre norme vincolanti in merito al sistema formativo degli iscritti per garantirne la credibilità e la qualità. L’Otoc, inteso come associazione di imprese, ha adottato un regolamento che restringe la concorrenza. Atto, quest’ultimo, vietato dal diritto Ue e che non può essere giustificato neanche dalla pretesa (dell’Ordine) d’aver agito con l’intento di tutelare gli iscritti. In sostanza, un Ordine professionale non può riservare per sé la parte migliore e più proficua del mercato, lasciando agli altri concorrenti le condizioni peggiori, addirittura discriminatorie.

Conclusioni - In definitiva, la questione, pur essendo stati chiariti diversi aspetti, non è ancora conclusa. Sarà infatti compito del giudice del rinvio accertare se, in quel dato contesto economico, sia giusto procedere alla distinzione tra formazione professionale e istituzionale. Allo stesso tempo, considerando che è proprio l’Ordine a decidere in maniera esclusiva se accettare o meno l’iscrizione di un organismo formativo e l’omologazione dei pacchetti da questo erogati, il giudice dovrà altresì verificare se la decisione unilaterale dell’Otoc possa in qualche modo falsare la filiera concorrenziale.

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