29 marzo 2012

Organi procedure concorsuali: nuovi compensi

Fissati dal Ministero della Giustizia i nuovi parametri per il calcolo di compensi di curatori fallimentari e commissari giudiziali
Autore: Redazione Fiscal Focus

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 72 del 26 marzo 2012 il decreto del Ministero della Giustizia numero 30 del 25 gennaio 2012, con il quale sono stati fissati i nuovi parametri per la determinazione dei compensi dei curatori del fallimento e dei commissari giudiziali nei concordati preventivi. Il provvedimento, che si applica anche alla procedure attualmente pendenti, sostituisce il D.m. n. 570 del 28 luglio 1992 ed è entrato dal 27 marzo scorso, ossia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

I criteri. Ai sensi della nuova tabella, il compenso per il professionista che svolga l’incarico di curatore del fallimento, deve essere liquidato, tenendo conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, dell’importanza del fallimento, oltre che della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni. Analoghi criteri valgono per il calcolo dei compensi dei commissari giudiziali nei concordati preventivi.

I parametri. Più nel dettaglio, l’emolumento consiste in una percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato non superiore alle seguenti misure:
- dal 12% al 14% quando l’attivo non superi i 16.227,08 euro;
- dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
- dall’8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
- dal 7% all’8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti gli 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- dallo 0,90% all’1,80% sulle somme eccedenti gli 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro.

Compenso supplementare. Al curatore è pure corrisposto, sull’ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra. Se risulta autorizzata la continuazione dell’attività economica dell’impresa fallita, al curatore è corrisposto, oltre ai compensi normali, un ulteriore emolumento dello 0,50% sugli utili netti e dello 0,25% sull’ammontare dei ricavi lordi conseguiti durante l’esercizio provvisorio. Non manca la previsione di rimborsi spese.

L’informativa del CNDCEC. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dà nota della pubblicazione in G.U. del D.M. 30/2012, tramite l’informativa n. 27 del 28 marzo 2012, a firma del presidente Claudio Siciliotti. “La nuova tariffa – si legge nel documento – ripropone la struttura di quella contenuta nel DM 28 luglio 1992, n. 570 ed introduce i seguenti elementi di novità: - rivalutazione degli onorari calcolati sull’attivo realizzato di circa il 57%. L’adeguamento è stato operato direttamente sugli onorari fissi e, in presenza di onorari percentuali, sugli scaglioni di riferimento; - rivalutazione ulteriore di circa il 25% degli onorari calcolati sul passivo accertato, determinata attraverso un adeguamento delle percentuali di riferimento; - introduzione di un onorario percentuale minimo di riferimento anche sugli ultimi due scaglioni dell’art. 1, comma 1 della tariffa; previsione di un compenso al liquidatore giudiziale, nominato nel concordato preventivo con cessione dei beni”.

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