6 luglio 2011

Parafarmacia: è vietata l’insegna luminosa con la croce verde

Autore: Redazione Fiscal Focus

Il caso. Il caso ha riguardato il proprietario di una parafarmacia che impropriamente ed illegalmente esponeva un’insegna pubblicitaria luminosa con la croce di colore verde, emblematica, nell’immaginario collettivo, delle Farmacie.

Tar Calabria, sentenza n. 900 del 13 giugno 2011. La sentenza del Tar Calabria, sezione di Catanzaro, n. 900 del 13 giugno 2011 ha dichiarato illegittimo l'uso della croce verde da parte delle parafarmacie.
Al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione delle farmacie l'uso della denominazione “farmacia” e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere, così come disposto testualmente dall’art. 5 del D.Lgs. n. 153 del 2009.
Ne consegue che è illegittimo l’utilizzo della medesima insegna da parte delle parafarmacie.

Obbligo di rimozione. Dopo aver accertato l’illegittimità dell’impiego sopra descritto, i giudici sono stati chiamati a stabilire se il Comune aveva l’obbligo di ordinarne la rimozione.
Il Comune, secondo il Tar, ha l'obbligo di vietare l'impiego illegittimo di quel simbolo e, dunque, di ordinare la rimozione sia in ragione del dovere di vigilanza nella fase di attuazione dell'autorizzazione rilasciata all'esercizio della relativa attività, sia in ragione del dovere di reprimere tutte le forme di abusivismo nell'utilizzo di impianti pubblicitari.
Ne consegue che il Comune aveva il dovere di iniziare e concludere il procedimento amministrativo entro il termine previsto dalla legge.
Nella specie, decorrendo il dies a quo dall’emanazione della legge che impone in maniera chiara l’obbligo di non impiegare l’insegna in esame, è stato ritenuto che il termine massimo previsto dalla legge n. 241 del 1990 fosse scaduto e, pertanto, l’amministrazione è stata dichiarata inadempiente.

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