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Premessa – Prima della riforma cosiddetta “Bersani” sussisteva il divieto del patto di quota lite, stabilito dall’articolo 2233, ultimo comma, del Codice civile. Si trattava di un accordo tra il professionista e l’utente che determinava i criteri di compenso. In sostanza, in base a tale patto, al professionista veniva attribuita in qualità di retribuzione per la prestazione professionale erogata una parte dei beni o diritti in lite; a ciò si aggiungeva una seconda soluzione, ossia il ragguaglio dell’onorario al valore di quei beni o diritti. Ora, il patto di quota lite non è mai stato approvato dalla legislazione, almeno fino al 2006. Infatti, il già citato articolo 2233 c.c. al comma 3 disponeva che “gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni”. Poi però, con il decreto “Bersani”, vale a dire la Legge n. 248/06 (D.L. n. 233/06), il divieto circa la stipula del patto venne abolito sostituendo proprio quel terzo comma dell’art. 2233 con “sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”. Considerato che il provvedimento normativo citava la categoria forense, oggi andremo a vedere per quali altre professioni ordinistiche tale divieto era in vigore prima della riforma “Bersani”.
Quali categorie sono interessate dal divieto pre-riforma? – Ebbene, secondo una recente sentenza della Corte d’Appello di Napoli, il divieto di stipulare qualsiasi tipo di accordo riconducibile a un patto di quota lite era esteso a tutti gli iscritti a un ordine professionale, pertanto la restrizione andava a colpire ogni professionista abilitato. Inoltre, le disposizioni normative contenute nel decreto legge n. 233 del 2006 non hanno carattere retroattivo, pertanto sui compensi dei professionisti che abbiano erogato una prestazione intellettuale prima del 4 luglio 2006 scatta il divieto del patto di quota lite.
Il caso – In sostanza, è avvenuto che un consulente del lavoro ha presentato gravame presso la Corte d’Appello di Napoli pretendendo il rispetto del patto di quota lite da una società a responsabilità limitata. In seguito a una pronuncia del Tribunale, al professionista in questione era stata riconosciuta una liquidazione pari a solo 12.000 euro, cifra che a quanto pare non lo aveva pienamente convinto spingendolo a rivolgersi alla Corte d’appello. Quest’ultima ha però respinto il gravame confermando il principio di estensione del divieto di patto di quota lite a tutti i professionisti.
Conclusioni – Perché l’onorario del consulente del lavoro è risultato soggetto alla restrizione? Dunque, il parere dei giudici napoletani è che il terzo comma dell’articolo 2233 del c.c. vada applicato in maniera indistinta a tutti gli Ordini professionali i cui iscritti svolgano attività aventi fini pubblicistici in maniera pacifica. Ovviamente qualora tali attività si siano verificate nel periodo precedente l’approvazione del decreto “Bersani”. Rispondendo a tali requisiti, è ben comprensibile la motivazione del rigetto dell’appello presentato dal consulente del lavoro contro la precedente sentenza del Tribunale.