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L’obbligo del POS - La disposizione prevista dall’articolo 15 comma 4 del D.L. 179/2012, che in particolare prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, è ancora carente delle disposizioni attuative, anche se sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Cosa dice la Banca d’Italia – Qualora arrivassero le disposizioni attuative entro il prossimo primo gennaio 2014, i professionisti potranno comunque tranquillamente continuare a incassare i compensi tramite bonifico bancario in base a un accordo con il cliente. L'articolo 15 del decreto legge 179/2012, infatti, non introduce a partire dal prossimo anno un obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a carico del pagatore, bensì l’obbligo di accettazione della carta di debito a carico del venditore di beni e servizi. Questo è quanto ha affermato la Banca d'Italia in risposta a una domanda posta da Federarchitetti.
Obbligo o meno - La disposizione prevista dal D.L. n. 179/2012, con tutte le perplessità manifestate dagli operatori, ha di fatto trasferito sul “consumatore finale” la possibilità di rendere obbligatoria per il “prestatore di servizi” (anche professionali) la tracciabilità del compenso ricevuto. In particolare, per i pagamenti di importo inferiore a 1.000 euro il trasferimento del denaro può essere effettuato con qualsiasi mezzo (bonifico bancario, assegno bancario, assegno circolare, contante, etc.), ma se il cliente che deve pagare, chiede di adempiere utilizzando il bancomat, il professionista non può rifiutarsi. E in tale ipotesi l’obbligo di tracciabilità trova origine in una specifica richiesta effettuata dal cliente al professionista. Per quanto riguarda il profilo oggettivo dell’obbligo, la richiesta del cliente può riguardare esclusivamente l’uso del bancomat. La soluzione si desume chiaramente in base ad un’interpretazione letterale del comma 4, secondo cui gli esercenti arti e professioni “sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito”. E dunque se il cliente intende utilizzare come mezzo di pagamento la carta di credito, il professionista può legittimamente rifiutarsi.
Gli importi - Nella disposizione non vi è nessun riferimento agli importi, fermo restando il divieto di effettuare il trasferimento di denaro contante per importi superiori a 999,99 euro. Se il cliente intende utilizzare il bancomat per importi anche superiori alla predetta soglia, il professionista pare sia obbligato ad accettare tale forma di pagamento. In altre parole, il professionista non può chiedere al cliente di utilizzare il bonifico anziché il bancomat nel presupposto che - anche utilizzando un’altra forma di pagamento tracciabile - le disposizioni in materia di antiriciclaggio risulterebbero comunque osservate (art. 49, D.Lgs. n. 231/2007).
Perplessità sulla disposizione - Questa interprestazione desta notevoli perplessità in quanto la finalità della disposizione è quella impedire l’uso del contante, e se il professionista chiede al cliente di utilizzare il bonifico bancario tale esigenza risulta comunque soddisfatta. In questi ultimi mesi, molte sono state le iniziative contro la norma varata dal Governo Monti, la Banca d’Italia ha premesso che la finalità della norma è quella di favorire una più efficace azione di contrasto a fenomeni di illecito in campo finanziario e fiscale, ma tutti sono d’accordo che si tratta di un altro regalo alle banche considerando le commissioni da pagare per le transazioni e i canoni di utilizzo del POS. In conclusione per avere maggiori chiarimenti bisogna aspettare l’emanazione del provvedimento attuativo dell’articolo 15 del D.L. 179/2012.