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Le discussioni precedenti - Avevamo lasciato la questione della retroattività del tirocinio a 18 mesi in una fase di scontri interpretativi. Infatti, se da un lato alcuni Ordini forensi avevano deciso di applicare la norma anche ai praticanti che avevano intrapreso il tirocinio prima del 24 gennaio, dall’altro sia il Ministero della Giustizia che il Miur avevano dichiarato in maniera incontrovertibile che il periodo di pratica posto a diciotto mesi sarebbe stato considerato solo per i giovani tirocinanti che avevano iniziato dal 24 gennaio in poi, ossia dall’entrata in vigore del D.L. n. 1/2012. Ora però la fase applicativa del provvedimento fa emergere una sorprendente novità: il tirocinio è retroattivo.
La ritrattazione del Ministero - A confermare la retroattività della norma sul tirocinio posto a 18 mesi è il Ministero della Giustizia, che non poche settimane fa aveva negato tale possibile applicazione. Pertanto, anche chi ha avviato la pratica prima della decorrenza del decreto sulle liberalizzazioni, avvenuta come già detto il 24 gennaio, potrà decidere di sostenere l’esame di Stato per accedere all’Albo allo scadere dei diciotto mesi dalla data di inizio del tirocinio. Il dicastero guidato da Paola Severino, che prima aveva reso noto un parere dichiarante l’esatto contrario, ha diffuso avantieri una circolare specificando siffatta revisione di quanto affermato in precedenza.
Il caos delle professioni - Il passo indietro del Guardasigilli, sebbene auspicato da più parti del mondo professionale, giunge in un momento in cui molti giovani candidati all’accesso alla categoria di appartenenza stanno sostenendo gli esami. Ora, considerato che i rispettivi Ordini avevano dato informazioni conformi ai pareri sia del Miur che del Ministero della Giustizia, con questa nuova circolare saranno tenuti a rivedere gli elenchi degli aventi diritto a sostenere l’esame di Stato. Lapalissiano sottolineare che una tale situazione andrebbe ad alimentare in misura maggiore il caos che per un po’ pareva essersi quietato. Eppure i motivi addotti dal Ministero della Giustizia si presentano come solidi e di innegabile rilevanza.
I motivi del Ministero – “[…] la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi”. Queste le parole contenute nel D.L. n. 1/2012 al comma 6 dell’art. 9. Parole che sono finite nell’occhio del ciclone negli ultimi mesi proprio a causa del botta e risposta tra il Cnf (al quale ha fatto eco il Cndcec) e i Ministeri guidati dalla Severino e da Profumo. A questo punto, il cambiamento di rotta del primo dicastero è stato giustificato sulla base di sue principali motivazioni, vale a dire snellire le modalità d’accesso dei giovani e ripristinare l’uguaglianza delle opportunità. Nel primo caso, la circolare del Ministero sostiene che “deve ritenersi che la norma sia applicabile immediatamente, ovvero anche ai casi di tirocinio iniziato in precedenza. […] la volontà del legislatore è chiaramente improntata ad ampliare fin dall’immediato la possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, in armonia con il più generale disegno di liberalizzazioni delle professioni”. In merito al secondo punto, la circolare ribadisce che qualora si intendesse non applicare la retroattività, come in precedenza sostenuto, “si verificherebbero situazioni di palese disparità di trattamento nell’accesso alla professione in relazione alla data di inizio del tirocinio, nel senso di penalizzare fortemente coloro che abbiano iniziato la pratica professionale immediatamente prima dell’entrata in vigore della norma, e ciò in violazione del principio costituzionale di uguaglianza consacrato dall’art. 3 della Costituzione”. In definitiva, fermo restando che una legge non può decidere per il passato, bensì solo per il tempo a venire, la legge sulle liberalizzazioni in merito al tirocinio professionale può comunque identificarsi come retroattiva anche perché si riferisce a effetti ancora in essere di rapporti costituiti in un periodo anteriore alla sua entrata in vigore.