29 novembre 2012

Prestazione intellettuale: valida anche con risultato negativo

Non è inadempiente il professionista che non raggiunge il risultato desiderato dal cliente, a patto che abbia lavorato con diligenza.
Autore: Redazione Fiscal Focus

La sentenza - Con la sentenza n. 20216 del 16 novembre 2012 la seconda sezione civile della Corte di cassazione ha chiarito le responsabilità del professionista che offre prestazioni intellettuali, sottolineando che l’obbligazione in questo caso si riferisce meramente ai mezzi e non è direttamente proporzionale all’ottenimento di un risultato favorevole al cliente. Qualora dovesse insorgere il sospetto di inadempienza nei confronti del professionista, questo dovrà essere valutato solo in relazione alle modalità operative adottate nel conseguimento del risultato.

Il caso – Il caso valutato dalla sentenza si riferisce al rapporto tra un professionista e una società nautica che lo aveva consultato al fine della redazione di un documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ai sensi degli artt. 3 comma 1 e 4 del D.Lgs. 626/1994. La società però, avallata dal medico di riferimento che si era rifiutato di firmare il documento, aveva ritenuto inadeguato il lavoro del professionista, decidendo così di non corrispondergli il compenso. Ovviamente la pronta reazione del professionista ha portato il caso innanzi al Giudice di pace, il quale ha condannato la società valutando adeguata e non inadempiente la prestazione effettuata dal professionista che aveva quindi diritto al saldo della parcella. La società nautica ha conseguentemente deciso di impugnare la decisione di prime cure innanzi al Tribunale che ha sostanzialmente ribaltato la conclusione alla quale era giunto il Giudice di Pace, valutando inadempiente il professionista, il quale è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e alla restituzione delle somme corrisposte dalla società.

Il ricorso in Cassazione – Valutando corretta la propria posizione, il professionista ha quindi deciso di presentare il gravame al cospetto della Corte di cassazione, ottenendo da questa pieno riconoscimento. Le motivazioni addotte dal Supremo Consesso riguardano essenzialmente la distinzione tra l’obbligazione dei mezzi e quella dei risultati. In questo caso, l’obbligazione professionale non è garanzia dell’ottenimento del risultato voluto dal cliente, bensì obbligazione in termini di modus operandi adottato dal professionista nel conseguimento dell’obiettivo. La società avrebbe potuto accusare il professionista di inadempienza qualora avesse provato che questi non aveva condotto in maniera diligente e conforme alle modalità regolamentari l’incarico affidatogli. Pertanto a nulla vale il rifiuto del medico di opporre la propria firma in calce al documento.

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