18 novembre 2011

Processo amministrativo: chi perde paga

Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto correttivo al Codice del processo amministrativo. Tra le modifiche apportate, spicca la multa per “lite temeraria”
Autore: Redazione Fiscal Focus

La delega. Lo scorso 11 novembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto correttivo n. 104 del 2010, che contiene in allegato il Codice del processo amministrativo, entrato in vigore il 16 settembre 2010. Il Governo ha, quindi, esercitato la delega contenuta nella legge n. 69 del 2009, per il riassetto della disciplina del processo amministrativo. Qui di seguito, tutte le novità più rilevanti.

Multa per lite temeraria. La multa applicata in caso di temerarietà della lite è, senza ombra di dubbio, la misura che più tende a disincentivare il ricorso alla giustizia. Qualsiasi avvocato, infatti, ci penserà più di volta a proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (di seguito TAR), in prima istanza, ed al Consiglio di Stato (di seguito CdS), in seconda istanza, soprattutto, alla luce di quelli che sono stati indicati come presupposti per l’applicazione della sanzione in questione.

Presupposti della temerarietà. L'articolo 26, nuova formulazione, prevede un risarcimento, posto a carico della parte soccombente, se la decisione assunta dai giudici amministrativi sia fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. In buona sostanza, chi perde potrebbe trovarsi nella condizione di dover pagare, anche ex officio, pertanto, non solamente su istanza di parte, una somma il cui ammontare sarà lasciato alla discrezionalità del giudice. Presupposto del risarcimento è aver iniziato una causa o aver resistito in giudizio, pur avendo palesemente torto, o, ancora, aver sostenuto delle tesi che contrastano con quelle accreditate, sia presso la giurisprudenza del TAR che del CdS. Sarà il giudice a dovere valutare di volta in volta se vi è stata colpevole o dolosa temerarietà.

Ammontare della multa. Ma quanto si paga? Come anticipato, l’ammontare della sanzione sarà lasciato alla discrezionalità del giudice; discrezionalità alla quale, però, il legislatore ha posto dei paletti. La novella, infatti, prescrive che l’ammontare della multa non potrà in ogni caso essere inferiore al doppio del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, ovvero superiore al quintuplo dello stesso. Ciò significa, per esempio, che nei processi in materia di appalti, la multa che rischia la parte soccombente oscilla tra gli 8 e 20 mila euro; per la generalità dei processi, invece, la sanzione potrebbe variare da un minimo di 1.200 ad un massimo di 3 mila euro.

Elezione di domicilio e comunicazioni. Tra le novità, si segnala pure la possibilità di eleggere domicilio, per esempio, presso uno studio legale della Capitale, pur inserendo in ricorso il proprio numero di fax e l’indirizzo Pec, ai fini delle comunicazioni di cancelleria. Resta ferma la domiciliazione d’ufficio presso le segreterie, in mancanza di apposita elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il Tar adito ovvero in Roma, nel caso dei giudici dinanzi al CdS. Tanto per intenderci, quindi, con la modifica in commento, l'avvocato di Catanzaro potrà continuare ad eleggere domicilio presso lo studio di un collega di Roma, pur inserendo in atti il proprio indirizzo di Pec e il proprio numero di fax al posto di quelli del domiciliatario, così da ricevere direttamente avvisi e comunicazioni. Questa novità, nella specie, è contenuta nell’articolo 136, nuova formulazione.

Procedimenti in Camera di Consiglio. Modifiche hanno interessato anche l'articolo 87, disciplinante i procedimenti in Camera di Consiglio, disponendo che, tranne che per i giudizi di primo grado, il dimezzamento dei termini previsti per questi riti si applica a tutti i termini processuali (vedi, quelli per il ricorso introduttivo o incidentale e per i motivi aggiunti). La modifica sta nella specificazione della esclusione del dimezzamento dei termini per ricorsi e motivi aggiunti solo in primo grado.

Sospensione sentenza ed ottemperanza. E’ stato, inoltre, modificato l'articolo 111, comma 1, del codice amministrativo, il quale adesso dispone che la richiesta di sospensione della sentenza, in via di urgenza, al CdS, dovrà essere preceduta dalla notifica della relativa istanza alle altre parti. In relazione, invece, al giudizio di ottemperanza, si segnala che contro gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo; il reclamo va depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di 60 giorni.

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