4 ottobre 2011

Processo civile. Giornalisti & Notai uniti da un rito comune

Nell’ambito della semplificazione dei riti civili ecco che il procedimento per impugnare le sanzioni disciplinari comminate, rispettivamente, a giornalisti e notai diventa sommario
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il 6 ottobre entra in vigore la normativa relativa alla semplificazione dei riti civili, delineata dal D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150. Normativa che troverà applicazione per i procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata del decreto, mentre le norme abrogate o modificate continueranno a regolare le controversie a quella data già pendenti. Ebbene sono molteplici le novità delle quali si dovrà tenere conto, all’atto di intraprendere un giudizio civile. Novità che interesseranno anche due categorie professionali diverse tra loro, come i giornalisti ed i notai. Per entrambi, infatti, l’impugnazione delle sanzione disciplinari comminate dai rispettivi organismi competenti seguirà le forme del procedimento sommario di cognizione. Procedimento caratterizzato da una maggiore celerità e snellezza.

Giornalisti. Iniziando dai giornalisti segnaliamo che, alla luce dell’applicazione del procedimento sommario, il giudizio andrà introdotto con ricorso, da presentare entro 30 giorni (o 60 in caso di infrazioni su suolo estero) presso il Tribunale del distretto a cui appartiene il consiglio regionale o interregionale al quale è iscritto il giornalista. Esso si svolgerà in camera di consiglio dinanzi ad un organo collegiale integrato dalla presenza di due giudici specializzati: un giornalista professionista ed un pubblicista, entrambi nominati con provvedimento dal presidente della Corte d'appello, su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Tali nomine - peraltro non rinnovabili - verranno effettuate ogni quattro anni, in occasione dell’apertura dell'anno giudiziario. Attenzione, poi, perché il procedimento intrapreso dall’interessato, avverso il provvedimento disciplinare comminato dal Consiglio nazionale si concluderà con un’ordinanza che, se non impugnata nei termini, diventerà titolo esecutivo. Confermata, invece, la necessità che al procedimento partecipi il P.M. Infine, si segnala che nell’ambito del nuovo rito il potere del giudice non si limiterà ad una mera valutazione circa la legittimità della deliberazione impugnata, ma andrà ad interessare anche il merito della questione. Tant’è vero che l’ordinanza conclusiva potrà giungere all’eventuale rideterminazione, totale o parziale, della sanzione disciplinare precedentemente comminata al giornalista.

Notai. Passiamo adesso alle novità relative all’impugnazione de provvedimenti disciplinari da parte dei notai. Ebbene l'articolo 26 del D. Lgs. n. 150/2011, prevede che il giudizio inizi con un ricorso che andrà proposto entro 30 giorni (termine perentorio) dalla notificazione della decisione del provvedimento da impugnare, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di sei mesi dal suo deposito. Quanto alla competenza a conoscere della causa, nulla cambia, restando assegnata alla Corte d'appello, riunita in camera di consiglio, in unico grado di giudizio. Per quanto concerne la competenza territoriale, essa andrà determinata con riguardo alla sede della commissione amministrativa regionale disciplinare che ha pronunciato il provvedimento opposto. Per i provvedimenti cautelari già pronunciati dalla Corte di Appello (quelli ex 158-septies della legge 89 del 1913, «ordinamento del notariato e degli archivi notarili») sarà, invece, competente la Corte d'Appello nel cui distretto è ubicata la sede della commissione più vicina.
Stando, infine, alla relazione illustrativa che accompagnato decreto in commento, essa sottolinea talune peculiarità che dovranno permanere anche applicando il rito sommario di cognizione. Trattasi della partecipazione necessaria al giudizio del P.M.; del termine perentorio di 30 giorni, per la proposizione del ricorso, decorrente dalla notificazione della decisione o, in difetto, di 6 mesi dal suo deposito nonché del termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato per la proposizione del ricorso avverso la misura cautelare (comminata in via di urgenza). Restano ferme le restrizioni circa i motivi di ricorso per Cassazione contro la decisione della Corte di Appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare (di merito). Esso potrà, infatti, proposto per i soli casi previsti dai numeri 3) e 5) dell'articolo 360 c.p.c. ovvero violazione delle norme sulla competenza e/o omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Mentre il ricorso in Cassazione avverso il provvedimento della Corte d'Appello che ha deciso sul reclamo avanzato contro le misure cautelari, resterà limitato ai casi di violazione di legge.

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