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L’aumento. Il 1° marzo 2012 è entrato in vigore il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 27 dicembre 2011 (pubblicato in G.U. il 29 febbraio 2011), con il quale è stato rivisto ed aggiornato, per il processo tributario, la misura del diritto di copia, originariamente fissato dal decreto 1° ottobre 1996.
La circolare. Con la circolare n. 2/DF, il M.e.f. è ritornato sulla questione, offrendo chiarimenti. Qui di seguito, si darà conto di quelli più significativi.
Chi può chiedere copia. Le parti e i loro difensori costituiti e, più in generale, chiunque via abbia interesse può chiedere ed ottenere il rilascio di copia, semplice o conforme all’originale, di qualsiasi atto, documento, provvedimento depositato presso gli uffici giudiziari. Quanto ai terzi, la circolare ricorda che la Corte di Cassazione ha riconosciuto loro il diritto di ottenere copia delle sentenze emesse dalle Commissioni tributarie. In ogni caso, il rilascio delle copie è subordinato alla presentazione di un'apposita istanza all'ufficio di Segreteria.
C.U. Il documento, inoltre, chiarisce che il rilascio di copie autentiche alle parti processuali di atti e documenti del ricorso o appello assoggettato a Contributo unificato non comporta alcuna applicazione dell'imposta di bollo, così come prescritto dall'articolo 18 del D.P.R. n. 115/2002. Detto articolo, infatti, stabilisce che l'imposta di bollo non si applica "agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali". Viceversa, il rilascio di copie autentiche alle parti processuali di atti e documenti del ricorso o appello non assoggettato al contributo unificato sconta l'imposta di bollo.
Sentenze. La circolare conferma il regime speciale di esenzione dall'imposta di bollo previsto per le copie autentiche richieste dalle parti con formula esecutiva o ai fini del ricorso in Cassazione. Infatti, le copie autentiche delle sentenze e dei provvedimenti divenuti definitivi, rilasciate con formula esecutiva esclusivamente "alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento" (cfr. art. 475 c.p.c.), a prescindere della data di notifica dei relativi ricorsi o appelli, non scontano l'imposta di bollo in quanto dette copie costituiscono il presupposto necessario per l'avvio dell' esecuzione forzata.
Fronte – retro. Il M.e.f specifica, poi, che il diritto di copia e l'imposta di bollo sono assolti mediante l'applicazione di marche da bollo da apporsi sull'istanza di rilascio delle copie degli atti e dei documenti. Il diritto di copia è commisurato al numero di pagine riprodotte. In particolare, l’art. 5, comma 1, D.P.R. n. 642/1972, stabilisce che ogni "pagina" corrisponde ad una "facciata". Di conseguenza, “nel caso in cui la copia semplice o autentica sia realizzata con modalità fronte-retro, il relativo diritto di copia è dovuto, comunque, in base al numero delle "facciate" da considerarsi quali pagine riprodotte”.
Istanze fino al 29 febbraio. Infine, la circolare si sofferma sulla decorrenza dei nuovi importi, chiarendo che le disposizioni contenute nel decreto del 27 dicembre 2011 producono effetti a decorrere dal 1° marzo 2012. Ragion per cui, per le istanze prodotte fino al 29 febbraio 2012, si applicano gli importi del diritto di copia previsti dal decreto 1° ottobre 1996.