7 maggio 2012

Processo tributario: inizia l’informatizzazione

Si parte dalle commissioni di Umbria e Friuli – Venezia Giulia ed entro il 2013 le comunicazioni mediante PEC saranno la regola in tutta Italia
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il D.M. - E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2012, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 7425 del 26 aprile 2012, con il quale si stabilisce che le comunicazioni e le notificazioni effettuate nell’ambito del processo tributario da parte degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e del Friuli - Venezia Giulia potranno avvenire anche mediante lo strumento della posta elettronica certificata (PEC), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Entro il 2013. Come anticipato, il provvedimento in questione si riferisce alle comunicazioni che verranno inviate dagli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e del Friuli - Venezia Giulia. Con successivi decreti del MEF invece, le nuove disposizioni saranno gradualmente estese agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie di tutta Italia. Tale operazione d’informatizzazione dovrebbe essere portata a compimento, tra la fine del 2012 e i primi mesi del 2013.

Comunicazioni e notifiche. Ai sensi della novella, le comunicazioni di cui all’art. 16, comma 1 – bis, del D.Lgs. 546/1992, dovranno essere effettuate all’indirizzo di PEC dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo e individuato quale domicilio ai soli fini di dette comunicazioni. La comunicazione per via telematica avverranno ad opera dell’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria, mediante la trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata di un messaggio contenente in allegato il relativo documento informatico.

Forme alternative. Qualora vengano generati avvisi di non accettazione, ovvero laddove l’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria non ottenga alcuna ricevuta di avvenuta consegna o, ancora, si verifichino casi d’impossibilità di trasmettere la comunicazione con modalità telematiche, il suddetto Ufficio provvede ad effettuare la comunicazione secondo le modalità disciplinate dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In caso di omessa ovvero errata indicazione dell’indirizzo di P.E.C. negli atti difensivi delle parti, gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, al fine di garantire l’invio delle comunicazioni per via telematica, potranno utilizzare gli elenchi di cui all’articolo 16, commi 6, 7 e 8 del decreto legge n. 185/2008, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le modalità di cui all’articolo 6, comma 1-bis, del C.A.D.

Dal 16 maggio. Le disposizioni contenute nel D.M. 7425/2012, si applicano alle comunicazioni da inviare, da parte degli Uffici di segreteria delle commissioni dell’Umbria e del Friuli-Venezia Giulia, relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 7 luglio 2011 a partire dal 16 maggio 2012. Le parti processuali possono richiedere con istanza che le modalità di comunicazione mediante P.E.C. siano applicate anche ai ricorsi pendenti al 7 luglio 2011.

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