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In tema di IRPEF, il professionista abilitato che si avvale di un’organizzazione molto complessa è soggetto a tassazione come se il suo reddito fosse reddito d’impresa e non di lavoro autonomo. È quanto emerge dall’ordinanza n. 13509/13 (pubblicata il 29 maggio) della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile T.
Il caso. La controversia ha riguardato un avviso di accertamento relativo a IRPEF per l’anno d’imposta 1975 con cui l’Amministrazione Finanziaria aveva rettificato il reddito del contribuente (un geometra) sul presupposto che fosse reddito d’impresa e non di lavoro autonomo.
Il ricorso. A seguito dell’opposizione del professionista, i giudici del merito confermavano l’operato dell’Ufficio, argomentando che l’organizzazione e l’utilizzo di beni strumentali di ampie dimensioni aveva snaturato l’attività svolta dal contribuente. Dal che il ricorso in Cassazione con cui il geometra ha denunciato l’erroneità della sentenza gravata, laddove il collegio di merito non si era avveduto del fatto che l’attività espletata rientrava tra le prestazioni tipiche dell’attività di geometra, valorizzando la prevalenza della struttura organizzativa autonoma rispetto all’opera intellettuale onde qualificare il reddito come reddito di impresa. Tanto meno si era considerato che ciò che distingue il professionista dall’imprenditore è il carattere personale delle prestazioni ex art. 2232 cod. civ., le caratteristiche e le misure del compenso ex art. 2233, e, infine, il diverso rischio che grava sull’imprenditore, rispetto al prestatore d’opera intellettuale.
Il chiarimento. Investita dell’esame della controversia, la Suprema Corte - che non è entrata nel merito della singola questione - ha ritenuto opportuno ribadire quanto precisato dalla sentenza n. 27211 del 2006, ovverosia che la nozione tributaristica dell’esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacché l’articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986, intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall’articolo 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, e prescinde quindi dal requisito organizzativo, che costituisce invece elemento qualificante e imprescindibile per la configurazione dell’impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l’attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorché non esclusiva. L’accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, in ordine alla riconducibilità della cessione di un bene all’esercizio di un'attività di commercio posta in essere nell’esercizio abituale e professionale di un’impresa, valutato in relazione alle concrete modalità ed al contenuto oggettivo e soggettivo dell'atto, costituisce poi un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità.