13 ottobre 2011

Professionisti e mancata fattura nella manovra bis: riflessi sul notariato

Non sussiste l’obbligo della fattura se la prestazione notarile è corrisposta con compensi, onorari e diritti in misura fissa. Sempre che non la richieda il cliente, altrimenti sussiste anche per il notaio la sospensione dall’albo contenuta nel DL 138/11
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il DL 138/11 convertito in legge n. 148/11 all’art. 2, comma 5 prevede delle novità importanti in merito ai professionisti iscritti in albi ed ordini e l’emissione di fatture per le loro prestazioni, novità che producono i loro effetti su una specifica categoria di professionisti, i notai.

Manovra bis- Entrando nel merito, la manovra di Ferragosto prevede all’art. 2, comma 5 l’applicazione di una sanzione accessoria, la sospensione dal’Albo per un periodo tra 3 giorni e un mese, per quei professionisti che commettono 4 diverse violazioni, in merito all’emissione di fatture, per un quinquennio.

Fattura- La norma inserita nel DL 138/11 convertito in legge n. 148/11 ha il merito di aggiungere all’art. 12 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, due specifici commi, il comma 2-sexies e il seppie, ove si parla espressamente di “documento certificativo dei corrispettivi”, ossia la fattura.

Notai- Per la categoria dei notai, tuttavia non sussiste l’onere specifico di emettere fattura, ma solo per alcune categorie di prestazioni, ossia quelle per cui si prevedono compensi e diritti in misura fissa, onorari per protesti di cambiali e assegni bancari. In tal caso, allora, non emettendo fattura, il notaio non è soggetto alla sanzione accessoria ex art. 2, comma 5 del DL 138/11 convertito in legge n. 148/11.

Sospensione dall’albo- E’possibile però che lo stesso cliente richieda specificatamente per queste prestazioni al notaio, l’emissione della fattura. Viene allora integrata la fattispecie ex art. 2, comma 5 DL 138/11, se su richiesta del cliente, il notaio commetta 4 diverse violazioni in 5 anni, venendo così sospeso dall’albo per un periodo compreso tra 3 giorni e un mese, che in caso di recidiva, può arrivare anche a 6 mesi.

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