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Premessa – La Riforma del lavoro, anche nota come Riforma Fornero, introdotta dalla Legge 92 del 28 giugno 2012 e in vigore dal 18 luglio successivo, stabilisce che le prestazioni lavorative a Partita Iva siano considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, salvo prova contraria fornita dal committente, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore ad almeno otto mesi nell’arco dell’anno solare; b) che il corrispettivo percepito, anche se fatturato con più soggetti collegati fra loro, costituisca più del 80% dei corrispettivi maturati dal collaborare nell’anno solare; c) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro fissa presso una delle sedi del committente, anche se in questo caso esistono alcune eccezioni applicabili.
Soggetti esclusi - Non rientrano in quanto detto sopra:
- i professionisti che effettuano prestazioni lavorative di collaborazione in attività professionali per le quali sono iscritti a un Ordine, Registro, Albo, Ruolo o Elenco professionale qualificato. Ne consegue che architetti, ingegneri e geologi non dovrebbero avere grosse novità in merito alle loro collaborazioni con imprese. In chiarimento il Ministero del Lavoro ha emanato uno specifico decreto (20 dicembre 2012) in cui elenca gli ordini professionali riconosciuti (una trentina);
- i professionisti con partita Iva che forniscono prestazioni di lavoro con competenze teoriche di alto livello (derivanti da percorsi di studi specifici e finalizzati allo svolgimento completo di queste attività);
- i professionisti con un reddito annuo proveniente dal loro lavoro autonomo non inferiore, per l’anno in corso, ai 18.663 euro;
- se il committente dimostra che fra l’impresa e il professionista con Partita Iva esiste un rapporto di collaborazione reale e non di altro tipo, scatta l’esenzione.
Onere della prova - Una delle caratteristiche principali della nuova norma, dal punto di vista operativo, è l’inversione dell’onere della prova: non è più il lavoratore a dover dimostrare che in realtà il rapporto di lavoro maschera un tempo indeterminato a un’altra forma contrattuale, è l’azienda che deve eventualmente dimostrare il contrario.
Tale previsione, tuttavia, non trova applicazione nei confronti delle professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, atteso che tali professioni sono escluse dal campo d’applicazione dell’intero Capo I, Titolo IV, della Riforma Biagi.