17 dicembre 2014

Professionisti: fuori da Unico ristoranti e alberghi

Art. 10, D.Lgs. semplificazioni fiscali
Autore: Redazione Fiscal Focus

L’art. 10 del D.Lgs. semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014, entrato in vigore dal 13.12.2014) prevede che le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce.

La nuova disposizione si applica dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2015.

Più in dettaglio, si modifica il secondo periodo dell’art, 54, co. 5, del Tuir, che ora prevede “le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.

La previgente versione della richiamata disposizione normativa prevedeva che le predette spese fossero interamente deducibili (in luogo della deduzione in misura pari al 75% dell’ammontare delle spese e, in ogni caso, per un importo non superiore al 2% dei compensi) se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.

L’integrale deducibilità presupponeva una serie di adempimenti pratici, illustrati dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 28/E/2006, ovvero:
• il committente doveva ricevere da colui che prestava il servizio alberghiero o di ristorazione il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che usufruiva del servizio;
• il committente comunicava al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e gli inviava una copia del documento fiscale ricevuto;
• il professionista emetteva nei confronti del committente la parcella, comprensiva nei compensi delle spese di vitto e alloggio pagate dal committente medesimo, e considerava il costo integralmente deducibile;
• il committente, ricevuta la parcella imputava a costo la prestazione professionale, comprensiva dei rimborsi spese.

Questa farraginosa procedura non comportava elementi positivi per il fisco, ma solo ulteriori adempimenti in capo ai professionisti.

Quindi, dal prossimo periodo d’imposta, il professionista non dovrà più indicare in fattura le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente e ovviamente non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Dal punto di vista del committente, questo potrà considerare la spesa sostenuta un componente negativo di reddito, deducibile secondo le ordinarie regole di competenza e inerenza.

Una questione non marginale è l’estensione del predetto regime anche alle spese di viaggio, con l’effetto di trattare spese simili nella sostanza in maniera diversa, dunque in contrasto la ratio di semplificazione del Decreto.

Inoltre, era stato auspicato che la decorrenza della norma fosse anticipata al periodo d’imposta 2014, prevedendo nel contempo una specifica esimente dalle sanzioni per le violazioni della norma in commento eventualmente commesse negli anni precedenti. Nonostante ciò non sia avvenuto, è auspicabile l’adozione di buon senso nelle verifiche sui comportamenti tenuti sino a tutto il 2014, data l’assenza di danno erariale, come specificato nella stessa relazione illustrativa al Decreto.

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