Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Nel D.Lgs. Semplificazioni fiscali sono state inserite alcune misure anche per i professionisti. In particolare si prevede che le spese di vitto e alloggio “prepagate” dal committente al professionista non vengano più considerate come compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. Pertanto, il professionista non dovrà più “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.
La semplificazione in esame consentirà ai professionisti di evitare la farraginosa procedura che consentiva l’integrale deduzione dei suddetti componenti negativi, evitando agli stessi di sottostare a un doppio limite di deducibilità: ovvero il 75% dell’ammontare delle spese e, in ogni caso, per un importo non superiore al 2% dei compensi (art. 54, co. 5, del D.P.R. 917/1986).
L’integrale deducibilità presuppone una serie di adempimenti pratici, illustrati dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 28/E/2006, ovvero:
• il committente deve ricevere da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del servizio;
• il committente comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e gli invia una copia del documento fiscale ricevuto;
• il professionista emette nei confronti del committente la parcella, comprensiva dei compensi e delle spese di vitto e alloggio pagate dal committente medesimo, e considera il costo integralmente deducibile, qualora siano state rispettate le predette condizioni;
• il committente, ricevuta la parcella imputa a costo la prestazione professionale, comprensiva dei rimborsi spese.
In un’ottica di semplificazione, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella circolare 37 del 9 settembre 2013, aveva sostenuto la necessità di considerare le spese sostenute per conto del cliente, ma a nome proprio, analiticamente documentate, irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo con naturale contropartita l’indeducibilità dei costi riferibili alle spese rimborsate.
Aderendo a tale impostazione, nel CDM del 20.06.2014, che ha dato il via al D.Lgs. Semplificazioni fiscali, è stato previsto che le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce.
Pertanto, il professionista non dovrà più “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.
La suddetta norma ha riscontrato un generale apprezzamento.
Nel corso dell’Audizione in Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il CNDCEC ha effettuato ulteriori proposte di semplificazione sulla questione.
È stato proposto di anticipare la decorrenza della nuova disciplina al periodo d’imposta 2014, prevedendo nel contempo una specifica esimente dalle sanzioni per le violazioni della norma in commento eventualmente commesse negli anni precedenti. L’esimente trova invero giustificazione nella circostanza che dette violazioni non hanno arrecato alcun danno all’erario, risolvendosi soltanto nel mancato rispetto della complessa procedura amministrativo-contabile in via di abrogazione.
Esigenze di coerenza sistematica rendono infine auspicabile una modifica della disciplina in materia di reddito di impresa (articolo 109 del T.u.i.r.) che assicuri l’integrale deducibilità delle spese in oggetto in capo al committente, al pari di quelle sostenute per le trasferte fuori dal territorio comunale di dipendenti e collaboratori.