Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il ricorso - La Quinta sezione penale della Cassazione ha rigettato, con la sentenza n. 36367/2012 dello scorso 13 luglio 2012, il ricorso presentato da un avvocato avverso la sentenza n. 1246/11 emessa il 24 giugno 2011 dalla Corte d’Appello di Milano. Il parere dei giudici milanesi, che avevano confermato quanto disposto in primo grado, il professionista era ritenuto colpevole dei reati di “esercizio abusivo della professione di avvocato e di falsità in scrittura privata” in relazione a delle cause seguite dal soggetto nel febbraio del 2005.
Le motivazioni – Ora, alla luce di quanto sopra, l’avvocato in questione ha fatto seguire il proprio ricorso da due specifici motivi. In primo luogo, egli non ha ritenuto di non poter esercitare la professione, in quanto la propria cancellazione dall’Ordine di Trani risultava dovuta al mancato versamento della quota contributiva, non per l’assenza del titolo d’abilitazione. In aggiunta a ciò, il professionista ha altresì dichiarato d’aver redatto la documentazione relativa alle cause seguite, quale ad esempio l’atto di citazione, escludendo però la presenza del requisito di falsificazioni avendo quei documenti la firma dell’avvocato associato.
Le ragioni della Cassazione – Il parere della Suprema Corte, espresso nella presente sentenza 36367/2012, si sintetizza nella dichiarazione di inammissibilità alla quale ha fatto seguito la sanzione pecuniaria pari a 1000 euro in aggiunta al pagamento delle spese giudiziarie. Secondo gli Ermellini, sono ininfluenti le ragioni che hanno portato il ricorrente alla cancellazione dall’Albo, in quanto il professionista, nel momento in cui eroga una prestazione professionale, dev’esser iscritto all’Albo di riferimento al fine di essere regolare. Quindi, a prescindere dalle motivazioni che hanno condotto alla cancellazione, seppur temporanea, dall’Albo, chi esercita senza iscrizione è un “abusivo” e non possono esserci eccezioni. Poi, per quel che concerne la redazione degli atti, la Corte di Cassazione ha confermato quanto dichiarato dal ricorrente, accertando però che la firma dell’avvocato associato è stata da questi disconosciuta, quindi è stata dichiarata falsa.