2 ottobre 2012

Professionisti: notificare subito le spese aggiuntive

Una volta conclusa la prestazione, il professionista non può legittimamente presentare dei costi superiori a quelli pattuiti.
Autore: Redazione Fiscal Focus

La sentenza - Con la sentenza n. 15628/2012 del 18 settembre scorso la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo, in fase di preventivo, stabilire una parcella inferiore ai minimi tariffari (per il periodo in cui risultava in vigore il tariffario) è che il preventivo deve riportare altresì il costo di possibili attività aggiuntive, onde evitare una brusca (e salata) sorpresa al cliente al momento del saldo.

Il caso – Attraverso la sentenza citata, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso presentato da un professionista romano avverso la sentenza n. 1746/05 della Corte d’Appello di Firenze, depositata il 23 novembre del 2005. I giudici gigliati avevano ritenuto ingiustificata la richiesta del professionista che, oltre ai 50 milioni di parcella pattuiti (25.000 euro), pretendeva un compenso ulteriore appellandosi al fatto che la cifra era addirittura inferiore ai minimi tariffari. La Corte d’Appello, basandosi sulla memoria depositata agli atti e sottoscritta dal professionista, aveva dedotto l’esistenza di una prova circa l’accordo preventivo tra le parti, pertanto aveva rifiutato di accogliere la richiesta del professionista, sottolineando altresì che la “misura del compenso, asseritamente inferiore ai minimi tariffari, […] non comportava nullità della pattuizione ex art. 1418 cc”. Proprio siffatta interpretazione è stata contestata dal professionista che ha presentato ricorso in Cassazione.

Il parere della Cassazione – La Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, come abbiamo visto, ha rigettato il ricorso del professionista confermando quanto disposto dal Tribunale fiorentino. Gli Ermellini hanno altresì condannato il ricorrente al saldo delle spese di lite in favore della controparte liquidate in un totale di 3.200 euro, delle quali 200 per esborsi e 3.000 per onorari. “Il tenore letterale e logico delle frasi – ha spiegato la Cassazione – il contesto di esse (la controversia sui compensi), la provenienza qualificata della redazione (il difensore), la conferma personale (firma personale della parte) contribuivano inequivocabilmente a far ritenere quanto affermato dalla Corte d’appello, cioè che a seguito di trattativa era stato determinato un compenso forfettario onnicomprensivo, convincimento che questa Corte, la quale non può sostituirsi nella complessiva valutazione di merito, reputa, nei limiti del proprio sindacato, esente da vizi o errori”. In aggiunta a ciò, la Suprema Corte non reputa di dover correggere neanche la posizione espressa dai giudici di merito circa la “congruità dell’importo rispetto al costo effettivamente sostenuto”. Il parere è che qualsiasi richiesta di aumento del compenso sarebbe stata ragionevole qualora fosse stata vagliata nel preventivo, infatti “un eventuale incremento delle prestazioni effettuate rispetto a quelle inizialmente previste, con conseguente sopravvenuta inadeguatezza del compenso, avrebbe dovuto essere palesato immediatamente dal professionista al cliente”. A tal proposito, sempre secondo i giudici, non sarebbe possibile considerare in buona fede un professionista che, una volta pattuite delle prestazioni e un determinato compenso, svolga delle attività ulteriori con l’intenzione di chiedere poi un’aggiunta alla parcella concordata. “Per legittimare ciò – spiegano gli Ermellini – premessa immancabile avrebbe dovuto essere una tempestiva indicazione da parte del professionista del superamento dei limiti della prestazione inizialmente prevista e del relativo compenso, fissato con la nota trattativa”. E siccome il professionista non ha ritenuto doveroso agire in tal senso, se ne deduce la congruità della parcella forfetaria pattuita. Anche per quel che concerne l’importo, risultante più basso di quello minimo, la Cassazione sostiene che “è possibile pattuire un compenso che deroghi ai minimi della tariffa professionale” alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 1223/03. “Pertanto ove anche l’accordo forfetario abbia condotto a un importo inferiore ai minimi tariffari giustamente viene considerato legittimo”.

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