17 aprile 2015

Professionisti. Per l'onorario si va in Tribunale

Se il cliente non paga, la competenza non è della Commissione tributaria
Autore: Redazione Fiscal Focus

Per ottenere il pagamento dell’onorario, in relazione all’attività difensiva prestata in un giudizio fiscale, il professionista deve rivolgersi al Tribunale, che non può declinare la propria competenza a favore della Commissione tributaria.

È quanto ha sancito la sentenza n. 352/4/15 della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro.

Nel caso di specie, il Tribunale di Cosenza, decidendo in merito al ricorso presentato da un avvocato, relativo al mancato pagamento degli onorari professionali a seguito di giudizio promosso innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, declinava la propria competenza a favore di quest’ultimo Giudice, dinanzi al quale disponeva la riassunzione nei termini di legge.

Una volta riassunta la controversia, il legale si è trovato nuovamente nella condizione di non poter vedere soddisfatta la propria pretesa perché anche la CTR calabrese si è dichiarata incompetente. Con la conseguenza che il procedimento dovrà essere nuovamente riassunto dal professionista davanti al Tribunale di Cosenza.

La CTR di Catanzaro ha osservato che, ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Sul resto vale la competenza inderogabile del giudice civile. Alla luce di ciò, non rientrano nella competenza delle Commissioni tributarie le controversie riguardanti il mancato pagamento dell'onorario al professionista, poiché queste afferiscono alla violazione da parte del cliente dell'obbligazione, dallo stesso assunta, di pagare il compenso per l'attività professionale, all'atto di conferimento del mandato alle liti.

Si deve poi considerare che, anche dopo il c.d. decreto semplificazione riti (D.Lgs. n. 150/2011) e l'introduzione del nuovo sistema tariffario per gli avvocati (il D.M. 140/2012), gli strumenti a disposizione dell'avvocato per ottenere il pagamento dei propri compensi sono rimasti quelli preesistenti all'entrata in vigore (6 ottobre 2011) del decreto semplificazione riti:

• il procedimento ordinario di cognizione;
• quello speciale d'ingiunzione (artt. 633 e ss. c.p.c.);
• quello speciale di liquidazione delle prestazioni giudiziali in materia civile ex artt. 28
• e ss. L. 794/42;
• quello sommario di cognizione (art. 702 bis c.p.c.).
Ragion per cui, secondo la CTR calabrese, in un caso come quello di specie la competenza non può che essere del giudice civile.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy