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Cassazione, sentenza n. 14041 del 27 giugno 2011. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14041 del 27 giugno 2011 si è espressa in tema di presunzione di redditività dei conti bancari, sancendo che l’accertamento effettuato a seguito di movimentazione bancaria ingiustificata costituisce presunzione legale applicabile non solo al reddito di impresa, ma anche al reddito da lavoro autonomo e ai professionisti.
Infatti, i prelevamenti operati sui conti correnti dai professionisti costituiscono compensi se non opportunamente dimostrati.
Art. 32, n. 2), del Dpr 600/1973. La Corte ha ricordato che l’articolo 32, n. 2), del Dpr 600/1973 dispone, nella sua attuale formulazione, che “sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni”.
Nella formulazione precedente, in vigore fino al 31 dicembre 2004, la norma in esame prevedeva i soli “ricavi” come oggetto del controllo, ingenerando dubbi interpretativi sulla possibilità di estendere tale forma di controllo anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti i quali, invece, percepiscono “compensi”. Per fugare ogni dubbio al riguardo, la legge 311/2004 ha modificato l’articolo 32, che dunque, nella sua versione attuale, comprende “ricavi” e “compensi”.
Presunzione legale. La Suprema Corte, con la sentenza n. 14041/2011 ha sostenuto che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito - ha portata generale (nonostante l’utilizzo dell’accezione ricavi e non anche di quella compensi) ed è applicabile, non solo al reddito di impresa, ma anche al reddito da lavoro autonomo e professionale”.
In altri termini, sulla natura giuridica degli accertamenti fondati sulla presunzione derivante dall’esame dei conti bancari, la giurisprudenza ritiene che dagli stessi sorga una presunzione cosiddetta legale, poiché è il citato articolo 32, n. 2), del Dpr 600/1973, ad attribuire rilevanza all’esame dei conti, cui non sia data giustificazione in contraddittorio da parte dell’interessato.
Presunzione relativa. Inoltre, la presunzione, oltreché legale, è altresì “relativa”.
In proposito, se dall’esame dei conti correnti risultano “dati ed elementi” precedentemente non contabilizzati, ciò equivale a prova legale circa la presumibile esistenza di maggiori redditi non dichiarati.
Onere della prova. Grava sul contribuente l’onere di dimostrare che di detti ricavi “… ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine …”.
Analogamente, costituiscono ricavi non dichiarati i prelevamenti annotati nei medesimi conti e non contabilizzati “… se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario …”.
Circolare n. 32/E del 2006 dell’Agenzia delle Entrate. In merito all’onere della prova, con la circolare n. 32/E del 2006 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “i contribuenti interessati possono risollevarsi dall’onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all’entità del relativo importo e alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte alla gestione extra-professionale”.