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Il professionista che ha svolto attività di consulente di parte nell’ambito di una procedura concorsuale va liquidato sulla base dei parametri professionali e non sulla scorta dei criteri utilizzabili per i consulenti del giudice. Non solo. Se la società fallita non può soddisfare il credito del consulente nominato dalla curatela su autorizzazione del Tribunale, il medesimo non può richiedere la liquidazione allo Stato, in quanto in un’ipotesi siffatta il compenso rientra nella fattispecie contrattuale del mandato. È quanto emerge da due recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione.
Il commercialista. Con la sentenza n. 730, pubblicata il 13 gennaio 2013, la Sesta Sezione Civile ha accolto il ricorso proposto da un commercialista, a cui il giudice delegato del Tribunale di Latina aveva liquidato un compenso di 8 mila euro, prendendo a riferimento i criteri stabiliti dal D.M. 30 maggio 2002 per la liquidazione dei consulenti tecnici d’ufficio invece che la tariffa dei dottori commercialisti approvata dal D.P.R. n. 645 del 1994.
Contratto d’opera. Dunque, la Corte ha dichiarato il ricorso fondato, alla luce dell’orientamento consolidato secondo cui, “poiché l’attività svolta dal consulente di parte nell’ambito del processo ha natura squisitamente difensiva, ancorché di carattere tecnico, mirando a sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi difensiva della parte assistita, il suo espletamento è riconducibile al contratto d’opera professionale, con la conseguenza che il relativo compenso deve essere determinato sulla base delle relative tariffe professionali, mentre non è possibile ricorrere ai criteri seguiti per la determinazione delle spettanze del consulente tecnico d’ufficio, la cui attività non si ricollega ad un rapporto contrattuale” (tra le tante, Cass. n. 19399 del 2011). Dal che il rinvio al Tribunale di Latina, che in diversa composizione dovrà ora riesaminare la controversia.
Consulente della curatela. Con un'altra recentissima pronuncia, ossia la n. 340 depositata il 9 gennaio 2013, la Prima Sezione Civile della Cassazione ha chiarito che il consulente tecnico di parte nell’ambito di una procedura fallimentare non può chiedere, al pari degli ausiliari del giudice, la liquidazione del proprio onorario a titolo di spesa di giustizia. Ciò perché il consulente tecnico d’ufficio, a differenza del perito di parte, riceve l’incarico direttamente dal giudice. Pertanto, se la società fallita non è in grado di estinguere il credito del professionista, lo stesso non può richiedere la liquidazione all'Erario.
Consulente della curatela. Gli Ermellini hanno spiegato che l’incarico di consulente di parte conferito a un professionista (nella specie geometra) dall’organo del fallimento, previa autorizzazione del giudice delegato, rientra nello schema del mandato. Pertanto, il compenso professionale va determinato secondo la tariffa professionale o secondo gli usi o, in mancanza, secondo la determinazione del giudice, ai sensi dell’art. 1709 del codice civile. Questo principio non subisce deroghe nel caso in cui l'incarico sia stato conferito dal giudice delegato nell'ambito della procedura fallimentare, perché il soggetto incaricato di svolgere una perizia contrattuale nell'interesse della curatela, agendo in base a un negozio di tipo privatistico, deve essere considerato a tutti gli effetti come un perito di parte e non come ausiliario del giudice. Ne deriva che, rientrando nel contratto di mandato il rapporto intercorso tra la curatela e il professionista, il perito non può rientrare nella categoria degli ausiliari del giudice (ex art. 146, D.P.R. n. 115/2002 - TUSG), in quanto trattasi di categoria caratterizzata proprio dall’assenza di un rapporto di tipo contrattuale.