4 novembre 2014

Professionisti: spese prepagate fuori dai compensi

Autore: Redazione Fiscal Focus

Con la definitiva approvazione del D.Lgs. Semplificazioni fiscali, avvenuta nel Consiglio dei Ministri dello scorso 30.10.2014, è stata confermata la norma che modifica l’art. 54, co. 5, del Tuir ed esclude dalla determinazione del reddito professionale le spese di vitto e alloggio “prepagate” dal committente al professionista.

Più in dettaglio, l’art. 10 del D.Lgs. semplificazioni fiscali prevede che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce.

La nuova disposizione si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2015.

La semplificazione in esame consentirà ai professionisti di evitare la farraginosa procedura finalizzata all’ottenimento dell’integrale deduzione dei suddetti componenti negativi, evitando agli stessi di sottostare a un doppio limite di deducibilità: ovvero il 75% dell’ammontare delle spese e, in ogni caso, per un importo non superiore al 2% dei compensi (art. 54, co. 5, del D.P.R. 917/1986).

L’integrale deducibilità presupponeva una serie di adempimenti pratici, illustrati dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 28/E/2006, ovvero:

• il committente deve ricevere da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del servizio;
• il committente comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e gli invia una copia del documento fiscale ricevuto;
• il professionista emette nei confronti del committente la parcella, comprensiva dei compensi e delle spese di vitto e alloggio pagate dal committente medesimo, e considera il costo integralmente deducibile, qualora siano state rispettate le predette condizioni;
• il committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione professionale, comprensiva dei rimborsi spese.

A seguito della modifica normativa in commento, il professionista non dovrà più “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Sebbene la norma sia stata accolta con favore, è da evidenziare il mancato accoglimento delle proposte effettuate dal CNDCEC. Era stato infatti richiesta l’estensione della norme a tutte le spese (accanto alle spese di vitto e alloggio potrebbero infatti essere anticipate dal committente anche, ad esempio, le spese di viaggio) sostenute direttamente dal committente per conto del professionista.
Inoltre, era stato auspicato che la decorrenza della norma fosse anticipata al periodo d’imposta 2014, prevedendo nel contempo una specifica esimente dalle sanzioni per le violazioni della norma in commento eventualmente commesse negli anni precedenti.

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