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Con il Pronto Ordini n. 74/2023 del 13 Luglio 2023, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha chiarito quali sono i criteri che disciplinano le progressioni dei dipendenti dell’Ordine, effettuando un distinguo minuzioso tra quelle che si verificano all’interno della stessa Area e quelle che, invece, vengono effettuate tra aree diverse.
Il quesito - Il Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno, in data 01.06.2023, si rivolgeva al Consiglio Nazionale di categoria affinché fornisse indicazioni in ordine alla “contrattazione integrativa e modalità delle procedure selettive di Area, per le progressioni economiche all’interno della stessa Area di inquadramento che riguarderebbero un dipendente; la procedura selettiva tra le Aree nella parte che prevede la riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, per le progressioni economiche tra le aree, che riguarderebbero gli altri due dipendenti. In particolare, si richiede se tali procedure prevedano il ricorso a tipologie concorsuali pubbliche oppure se possono essere gestite con trattative integrative tramite sindacato”.
Il riscontro del Cndcec - Il Massimo organo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha dapprima rammentato come il CCNL Funzioni Centrali all’art. 14 prevede le progressioni economiche nella stessa area, di guisa che si possa consentire di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni.
Ciò avviene mediante una procedura selettiva che deve ottemperare a tali criteri:
In ogni caso, nella fattispecie indicata con la lett. a) il punteggio assegnato non potrà essere inferiore al 40% del totale, mentre a quella contraddistinta con la lett. b) non potrà essere attribuito un peso superiore al 40% del totale.
La contrattazione integrativa, in tale settore, riveste un ruolo di primaria importanza. In tale sede, infatti, è altresì possibile prevedere una clausola di salvaguardia (assegnare un punteggio aggiuntivo non superiore al 3% di quello ottenuto) e definire i criteri di priorità in ipotesi di parità di punteggio.
La graduatoria ha la validità di un anno.
In tema di progressioni tra diverse aree, invece, il CNDCEC ha ricordato come esistono due procedure:
Il Cndcec precisa come “la riserva del 50% delle posizioni disponibili all’accesso dall’esterno non opera per le progressioni in deroga finanziate con le risorse di cui all’art. 1, comma 612 della legge n. 234/2021. Viceversa, l’utilizzo delle facoltà assunzionali per le progressioni verticali in deroga è possibile nel limite del 50% del fabbisogno”.
Fino al 31 Dicembre 2024, le progressioni verticali verso l’Area assistenti e l’Area Funzionari possono essere effettuate solo attraverso le procedure in deroga.
Dunque, chiosa, il Cndcec, trattasi di procedure selettive interne.