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La richiesta dell’Anc - Un’applicazione armonica e corretta dei provvedimenti adottati nelle settimane immediatamente successive agli eventi sismici dell’Emilia è quello che proprio ieri, per mezzo di un comunicato, ha chiesto l’Associazione nazionale commercialisti rivolgendosi alla squadra esecutiva. La preoccupazione della sigla sindacale è mitrata a ottenere delucidazioni affinché chi abbia subito disagi per gli eventi del 20 e del 29 maggio riesca a risalire la china senza ulteriori difficoltà. Pertanto ciò che si chiede è una maggiore solerzia da parte delle istituzioni.
I provvedimenti e i “buchi” - Il 17 settembre il mondo fiscale dovrà presentarsi a un nuovo appuntamento con le scadenze contributive e tributarie. In ragione di ciò e considerato che questa data cade dopo un lungo periodo di ferie, l’Anc sottolinea che ancora v’è scarsa chiarezza in merito alle modalità applicative delle sospensioni di cui dovrebbero usufruire gli abitanti delle aree terremotate. A nulla, infatti sono valsi i “tre comunicati stampa dell’Agenzia delle Entrate, due decreti legge (e relative conversioni in legge) e due decreti ministeriali”, in quanto la materia è rimasta oscura ai più. Il primo giugno, scrive in una nota la sigla di categoria, il decreto ministeriale che stabiliva la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti fiscali si riferiva agli elenchi che la Protezione civile aveva trasmesso nella giornata del 30 maggio 2012. Purtroppo però le scosse successive hanno colpito anche altre zone oltre a quelle già lacerate dall’evento sismico. Queste località vennero incluse poi grazie all’emanazione dei D.L. 74/2012 e 83/2012, che estesero le proroghe sia dei versamenti che degli adempimenti fiscali. Il problema evidenziato dall’Anc è che tali proroghe risultano di fatto sganciate dal decreto ministeriale del primo giugno 2012, pertanto emerge “una difficile attuazione da parte dei comuni che sono stati ricompresi successivamente”.
Il definitivo auspicio – Quindi, in sostanza, l’Anc auspica che il governo decida finalmente di fare chiarezza sulla questione, indicando “una volta per tutte l’estensione territoriale dei soggetti beneficiari della sospensione (quindi un esplicito richiamo al DM 1 giugno 2012 e relativa integrazione operata dal Dl 83/2012), almeno fino alla data del 30 novembre 2012 e, per chi si trova in situazioni di inagibilità della abitazione, dell’ufficio e/o dell’attività commerciale, almeno fino alla data del 30 giugno 2013. Da dicembre 2012, chi non avesse subito danni diretti, potrebbe riprendere in base al calendario ordinario i propri adempimenti (tributari, fiscali, contributivi e civilistici), rateizzando quanto ancora dovuto nel periodo di sospensione”. Una soluzione per concretizzare la proroga potrebbe essere, a parere della sigla di categoria, l’inclusione dei “comuni elencati nel dl 83/2012, per i quali è indicata come condizione di sospensione la sussistenza del nesso di causalità tra l’inagibilità ed il terremoto” al numero 3 dell’articolo 1 del D.M. del primo giugno. Solo così la proroga potrà essere effettiva, secondo l’Anc. “È auspicabile – conclude l’associazione - che sia fatta chiarezza sulla necessaria ed esplicita interpretazione estensiva del concetto di sospensione degli adempimenti, che deve ricomprendere, pertanto anche il versamento delle ritenute”.