4 febbraio 2017

PROVE TECNICHE PER L’AVVIO DEL “PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE”

È questo, in sintesi, il contenuto dell’Informativa n. 7/2017 del CNDCEC indirizzata ai Presidenti degli Ordini e pubblicata ieri sul sito istituzionale
Autore: ESTER ANNETTA

L’informativa consegue alla ricezione di una comunicazione inviata dal predetto Ministero nella quale si annuncia l’apertura di una procedura di consultazione relativa alle specifiche tecniche che si ritiene di dover emanare proprio in vista del varo del Portale delle Vendite Pubbliche.

Quest’ultimo, com’è noto, è stato istituito dal Ministero della Giustizia in attuazione del disposto dell’art. 13 comma 1 lett.b) n. 1 del D. L. 27 giugno 2015 n. 83 che ha modificato l’art. 490 del c.p.c., prevedendo che “Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”.

Un rinvio alla stessa forma di pubblicità è stato poi disposto dall’art 590 c.p.c. per la vendita mobiliare forzata, così come pure – modificandosi l’art. 182 L.F.- analoga previsione si è disposta a carico del liquidatore nell’ipotesi di concordato preventivo con cessione dei beni; ed ancora, a carico del professionista delegato, del commissionario, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo in tutte le ipotesi di vendita forzata (art. 161 ter disp. att. c.p.c); per gli avvisi di vendita relativi alla liquidazione di beni dati in pegno mobiliare possessorio; e, infine, anche per altre richieste riconducibili alla vendita (es. la richiesta di esaminare i beni in vendita) nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari.

Il tutto da attuarsi tenendo conto delle specifiche tecniche ed operative stabilite dal “Regolamento - introdotto col D.M. 32/2015 - per lo svolgimento della vendita dei beni mobili ed immobili con modalità telematiche nei casi previsti dall’art. 161 ter, delle disposizioni d’attuazione al codice di procedura civile”, il compito della cui predisposizione è stato affidato al Responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero.

La ragione dell’avvio di una procedura di consultazione delle dette specifiche risiede pertanto, da un lato, nella necessità di consentire la più ampia condivisione dell’infrastruttura tecnologica, in considerazione del sussistere di diverse ipotesi, normativamente previste, in cui si dispone l’obbligo di pubblicità sul Portale; dall’altro, di poter tenere conto delle osservazioni e delle esigenze dei tanti interlocutori e professionisti che, a vario titolo, sono coinvolti nelle procedure giudiziarie per le quali sono prescritte le suddette forme pubblicitarie.

Pertanto, la Direzione Generale per i Sistemi Informatici Automatizzati del Ministero ha predisposto gli schemi delle specifiche tecniche e delle modalità operative formulate, da sottoporre in visione anche ai commercialisti, al fine di prospettare loro eventuali osservazioni. Inoltre ha realizzato una versione beta del Portale avente scopo puramente dimostrativo, sperimentabile da un numero massimo di 150 commercialisti ai quali sarà consentito l’accesso solo previo rilascio di credenziali (username e password).

A tal fine, con l’informativa soprarichiamata, il CNDCEC ha invitato agli Ordini a fornire l’identificativo di un professionista (che potrà essere lo stesso Presidente o altri da lui delegato) per conto del quale richiedere alla Direzione il rilascio delle credenziali occorrenti all’accesso al Portale dimostrativo. Ciò entro il termine del 10 febbraio poiché, entro il successivo termine del 15 febbraio, il Ministero ha disposto che debbano esser fatte pervenire anche eventuali suggerimenti ed osservazioni.

Il Consigliere Nazionale uscente Maria Luisa Campise, delegata alle Funzioni Giudiziarie, ha voluto sottolineare il significato che assume la volontà del Ministero di coinvolgere i Commercialisti nelle consultazioni de quo, a conferma dell’importanza – peraltro ormai anche normativamente riconosciuta - del ruolo tecnico e di consulenza che essi rivestono nei diversi ambiti delle procedure di vendita forzata.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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